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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32447/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che il locale in cui era stato sottratto l'oggetto non era riconoscibile come luogo in cui si svolgevano atti di vita privata né come spazio chiuso agli estranei, e che quindi il fatto doveva essere ricondotto alla fattispecie ordinaria del furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione dei giudici di merito secondo cui il locale attiguo alla falegnameria era adibito anche ad ufficio e a spazio ristoro/conviviale, destinato al deposito di indumenti e borse, separato e delimitato rispetto all'area produttiva aperta al pubblico e dunque non accessibile agli estranei senza consenso. Pertanto la qualificazione come furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p. è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Il reato di cui all'art. 624-bis c.p. si applica anche quando il furto è consumato in ambienti annessi ad attività lavorative, se in tali ambienti si compiono in maniera non occasionale atti di vita privata e l'accesso è precluso ai terzi senza il consenso del titolare (presupposto dello jus excludendi).

  • Sentenza Sezioni Unite 2017/31345 (Rv.270076)

    S.U. 2017/31345 Rv.270076

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che per luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attività lavorativa o professionale, in cui si compiono in modo non occasionale atti di vita privata e che non sia aperta al pubblico né accessibile ai terzi senza consenso del titolare.

  • Giurisprudenza di legittimità (esempi)

    sez. 5, n.35788 del 4/05/2018 Rv.273894; sez. 5 n.3475 del 21/06/2018 Rv.273633

    La giurisprudenza successiva ha applicato il criterio anche a spogliatoi di stand fieristici e a studi professionali, ribadendo che spazi di lavoro possono integrare la nozione di privata dimora se caratterizzati da riservatezza e non accessibilità al pubblico.

Massime di principio

  • Per qualificare un locale come 'luogo di privata dimora' va verificato se in esso si svolgono in modo non occasionale atti di vita privata (es. deposito di effetti personali, consumazione di pasti, riunioni conviviali).
  • Non è determinante che il locale sia connesso a un'attività lavorativa: se è separato dall'area aperta al pubblico e consente al titolare di escludere terzi, può rientrare nell'ambito dell'art. 624-bis c.p.
  • La presenza di elementi concreti che indicano riservatezza e uso personale (porta di separazione, accesso precluso agli estranei, oggetti personali, distributori riservati ai dipendenti, uso per cene aziendali) supporta l'applicazione dell'aggravante dell'abitazione.
  • Chi contesta la qualificazione deve svolgere una critica motivata alla valutazione di merito; il giudice di legittimità verifica la logicità e la sufficienza della motivazione ma non sostituisce il sindacato di merito quando questo è adeguatamente argomentato.
  • In casi analoghi, se il locale è effettivamente accessibile al pubblico o privo di caratteristiche di riservatezza, la fattispecie applicabile resta il furto semplice; viceversa, la sussistenza dello jus excludendi giustifica l'applicazione dell'art. 624-bis c.p.

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