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Sentenza

Sentenza del 22/05/2024 n. 670 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune notificava al contribuente quattro avvisi di accertamento relativi a IMU (anni 2018 e 2019) e TASI (anni 2018 e 2019) contestando l'agevolazione per l'abitazione principale. Il contribuente proponeva ricorsi in CTP chiedendo il riconoscimento dell'esenzione per prima casa. La CTP di Lucca respingeva i ricorsi; l'appellante impugnava tale decisione deducendo nullità per violazione del contraddittorio (trattazione richieste in pubblico udienza non effettuata), carente motivazione, inesistenza/irregolarità delle notifiche, diritto all'agevolazione "prima casa" e chiedendo, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa.

La decisione

La Corte Regionale ha accolto l'appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado, e ha condannato il Comune di Viareggio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in E. 200,00 oltre accessori se dovuti. In motivazione la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul pregiudizio del diritto di difesa per la trattazione scritta durante la pandemia e ha valorizzato il sopravvenuto orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 209/2022) sul requisito della dimora abituale per il riconoscimento dell'agevolazione prima casa; ha inoltre negato la compensazione integrale delle spese richiesta dal Comune, rilevando che l'ente non aveva annullato gli avvisi né rimborsato quanto eventualmente versato dal contribuente

Norme richiamate

  • D. Lgs. 546/1992

    art. 59, comma 1, lett. b)

    Invocato dall'appellante per dedurre violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando la giurisprudenza che ammette la trattazione scritta in emergenza e che l'eventuale vizio procedurale deve aver arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa

  • Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamata dall'appellante per carente motivazione; la Corte ha valutato complessivamente la motivazione e rilevato che le doglianze non hanno dimostrato un pregiudizio concreto

  • Decreto-legge 23/10/2020 n. 137

    art. 27, comma 2 (convertito)

    Richiamato per legittimare la trattazione scritta in periodo Covid: la Corte conferma che, se per carenze organizzative il collegamento a distanza è impossibile, la trattazione scritta è legittima e non lede il diritto di difesa

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinavano l'agevolazione per abitazione principale alla residenza e dimora dell'intero nucleo familiare; la Consulta ha stabilito che è necessaria la dimora abituale del contribuente, da accertarsi anche con accesso ai dati di fornitura di energia elettrica, servizi idrici e gas (richiamo all'art. 2, c.10, lett. c), punto 2, d.lgs. 23/2011)

  • D. Lgs. 23/2011

    art. 2, comma 10, lettera c), punto 2

    Riferimento normativo indicato dalla Consulta per gli elementi probatori utili all'accertamento della dimora abituale (es. dati di utenze)

  • Costituzione

    art. 24, art. 29, art. 31

    Art. 24 invocato dall'appellante in relazione al diritto di difesa; art. 29 e 31 richiamati dall'appellante per argomentazioni circa la tutela della famiglia e agevolazioni, ma la Corte non ha accolto la questione costituzionale prospettata come motivo decisivo

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, l'esenzione IMU/TASI per "prima casa" non può essere automaticamente subordinata alla residenza/dimora dell'intero nucleo familiare: è decisiva la dimora abituale del singolo contribuente, da accertarsi anche tramite dati delle utenze (energia, acqua, gas).
  • La trattazione scritta disposta durante l'emergenza Covid non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se esistono obiettive difficoltà organizzative; la parte deve dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa per ottenere rimessione o annullamento.
  • Le contestazioni di vizio procedurale (es. irregolarità di notifiche, mancata udienza) richiedono la prova del pregiudizio concreto subito dalla parte: il mero vizio formale, senza dimostrazione dell'incidenza sulla decisione o sul diritto di difesa, è inammissibile come motivo autosufficiente di riforma.
  • Se sopravviene una pronuncia di legittimità costituzionale che muta l'assetto normativo favorevole al contribuente, il Comune che non provvede ad annullare gli atti impugnati o a rimborsare quanto riscosso può essere condannato alle spese, perché il contribuente è costretto a proseguire le difese.
  • In appello nel processo tributario è generalmente ammessa l'introduzione di elementi/mezzi di prova non prodotti in primo grado; la rimessione alla CTP è soluzione eccezionale e richiede che sussista un pregiudizio effettivo derivante dall'omesso contraddittorio.

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