Cassazione Penale, Sentenza n. 2551/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 cod. proc. pen.) con riferimento a più condanne per rapina riportate in sentenze irrevocabili (GIP Tribunale di La Spezia 14/10/2013 e 24/03/2015; Corte d'appello di Lecce 05/12/2014 e 22/05/2015). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza. In Cassazione il difensore ha dedotto errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso e che era contraddittorio negare la continuazione fra tutti i reati quando per due dei reati (sentenze della Corte d'appello di Lecce) la continuazione era stata riconosciuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i principi di diritto e abbia motivato adeguatamente la decisione, evidenziando elementi fattuali incompatibili con un disegno unitario (diversa collocazione territoriale e distanza temporale fra fatti commessi in Liguria e fatti commessi in Puglia, continuità riconosciuta solo fra le due sentenze di Lecce). La motivazione è stata ritenuta logica e completa; le critiche del ricorrente sono state considerate generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento anche al principio espresso dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000 sulla possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
applicazione della disciplina della continuazione
Disciplina invocata per richiedere il riconoscimento della continuazione fra reati: la valutazione richiede l'accertamento di un medesimo disegno criminoso tramite indicatori quali omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita; il giudice dell'esecuzione non può trascurare un precedente riconoscimento di continuazione senza specifiche e significative ragioni
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
dichiara inammissibile il ricorso
Fondamento normativo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando l'impugnazione è manifestamente infondata o carente nei presupposti di ammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di impugnazioni ritenute infondate, consentendo alla Corte di irrogare una somma a titolo di ammenda quando non si può escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
richiamata nella motivazione relativa alla possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione
Principio secondo cui non è precluso ritenere la sussistenza di colpa nella proposizione di impugnazioni infondate, giustificando l'applicazione di sanzioni pecuniarie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 28659/2017, Sez. 1 n. 15955/2016, Sez. 1 n. 11564/2012, Sez. 1 n. 4716/2013)
richiamate nell'ordinanza come consolidati principi di diritto in materia di continuazione
La giurisprudenza individua gli indicatori per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità, abitudini) e stabilisce che un precedente riconoscimento di continuazione vincola il giudice dell'esecuzione, che può prescindere da esso solo motivando specifiche e significative ragioni
Massime di principio
- La continuazione richiede l'accertamento di un disegno criminoso unitario; tale accertamento si fonda su indicatori concreti (omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, analogia nelle modalità, sistematicità, abitudini di vita).
- Il giudice dell'esecuzione non può ignorare un precedente riconoscimento giudiziale della continuazione senza fornire specifiche e significative ragioni fondate sui fatti.
- La motivazione del diniego deve spiegare in termini logici e fattuali perché i reati non rientrano in un medesimo disegno; divergenze territoriali o temporali e differenze nelle modalità operative possono giustificare la non riconducibilità.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della logicità e della conformità ai canoni legali; non sostituisce il giudizio di fatto ma valuta la correttezza dell'apprezzamento svolto dal giudice di merito.
- Impugnazioni manifestamente infondate o non diligenti possono essere sanzionate con condanna alle spese e con ammende (art. 616 c.p.p.), anche in considerazione del principio costituzionale che ammette la responsabilità per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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