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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, del provvedimento nr. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- dal Questore di Firenze (Dott. -OMISSIS-), notificato il -OMISSIS-, di applicazione della misura di prevenzione personale atipica di cui all’art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (cd. DASPO) consistente nel divieto di “accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea, per la durata di anni DUE” a decorrere dalla data della notifica, nonché nella prescrizione “di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, nei luoghi circostanti lo Stadio Artemio Franchi di Firenze”, "nonché in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni”; di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al precedente, ancorché ignoto ai ricorrenti; nonché, ai sensi dell''art. 116 c.p.a., per l''annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti amministrativi alla base della misura di prevenzione personale, emesso e notificato dalla Questura di Firenze, Divisione Polizia Anticrimine, in data -OMISSIS-, e per il conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti ivi richiesti, con il conseguente obbligo della Questura di Firenze di fornirne copia ex art. 116 c.p.a.

Giustizia amministrativa202400622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO questorile biennale, con divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche e ai luoghi circostanti lo Stadio Artemio Franchi, nonché diniego di accesso agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il DASPO adottato nei confronti di un minore, individuato dalla Digos quale autore dell'accensione di una torcia nella Curva Fiesole durante l'incontro Fiorentina-Ferencvaros, nonché il diniego di accesso agli atti posti a fondamento della misura. Hanno dedotto: violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost. per omessa comunicazione di avvio del procedimento, contestando la tempestività della misura e la motivazione dell'omissione; violazione delle garanzie difensive e partecipative derivante dal diniego di accesso; travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti di pericolosità sociale, sostenendo che la sola accensione della torcia, non accompagnata da incidenti o lesioni, non fosse sufficiente; difetto di motivazione sulla durata biennale, superiore al minimo legale; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile in sede cautelare dopo che i ricorrenti si erano dichiarati soddisfatti dalla produzione documentale dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di annullamento del DASPO. Ha ritenuto provata e non contestata l'accensione della torcia, sulla base dell'annotazione della Digos, dei filmati di videosorveglianza e dei fotogrammi identificativi. La misura di prevenzione non richiede l'accertamento di una lesione concreta, essendo sufficiente il pericolo, valutato ex ante, per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il possesso e l'utilizzo di materiale pirotecnico in un settore affollato dello stadio costituiscono condotte tipicamente idonee a fondare la prognosi di pericolosità, anche in relazione agli artt. 6-bis e 6-ter l. 401/1989. È stata quindi ritenuta adeguata la motivazione del provvedimento, anche se non si erano verificati incidenti. La durata di due anni è stata giudicata legittima perché compresa nell'intervallo normativo da uno a cinque anni e giustificata dal pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta giustificata dal pericolo di recidiva; inoltre, i ricorrenti non hanno indicato circostanze partecipative concretamente rilevanti. La domanda di accesso era già stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata soddisfatta dalla produzione documentale dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il DASPO è una misura di prevenzione personale atipica diretta a contrastare la violenza negli stadi; presuppone una situazione di pericolosità sociale e non la previa commissione o accertata lesione di un bene giuridico.

  • art. 6-bis l. 401/1989

    La condotta di utilizzo pericoloso di razzi, fuochi o fumogeni durante manifestazioni sportive è rilevante quale fattispecie di pericolo e può concorrere a fondare il DASPO.

  • art. 6-ter l. 401/1989

    nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, … è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere

    Il mero possesso di artifici pirotecnici, tra cui la torcia bengala, può costituire presupposto sufficiente per il DASPO, senza necessità di dimostrare un concreto pericolo per le persone; a maggior ragione rileva l'utilizzo in uno stadio affollato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento è adeguatamente motivato quanto alla pericolosità della condotta e, secondo il TAR, anche quanto alla durata biennale della misura.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio può essere giustificata dal pericolo di recidiva connesso alla misura preventiva, quando l'Amministrazione espliciti tale ragione e il destinatario non indichi elementi partecipativi concretamente utili.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda contro il diniego di accesso è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo la produzione documentale dell'Amministrazione, ritenuta dai ricorrenti satisfattiva.

  • art. 24 Cost.

    Il richiamo alle garanzie difensive non conduce all'annullamento del DASPO quando l'accesso agli atti sia stato successivamente soddisfatto e l'omessa partecipazione procedimentale risulti giustificata.

Massime di principio

  • Il DASPO questorile è una misura di prevenzione e, per la sua applicazione, non richiede l'accertamento di una lesione concreta dell'ordine o della sicurezza pubblica, essendo sufficiente una prognosi ex ante di pericolo di lesione.
  • Il possesso o l'utilizzo di artifici pirotecnici, fumogeni o torce bengala durante una manifestazione sportiva può fondare il DASPO anche senza incidenti, lesioni o concreto pericolo per specifiche persone, soprattutto quando la condotta si svolga in un settore affollato dello stadio.
  • La motivazione del DASPO è sufficiente quando individua la condotta, il contesto affollato della manifestazione e la conseguente attitudine della condotta a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica; non è necessario dimostrare che il pericolo si sia concretamente verificato.
  • La durata del DASPO, compresa tra il minimo e il massimo previsti dalla legge, è legittima se collegata nella motivazione alla gravità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e alla necessità di prevenire la recidiva.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo al DASPO può essere giustificata dal pericolo di recidiva, purché tale ragione sia esplicitata dall'Amministrazione e il destinatario non dimostri l'utilità concreta di un apporto partecipativo.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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