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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35350/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP (30.01.2024) per plurimi reati (art.416 commi 1,2,3; art.615-ter; art.497-bis; art.640 ter; art.624 e 625 n.4 cod. pen.), con esclusione dell'aggravante del terzo comma dell'art.615-ter e riqualificazione di taluni fatti. Il ricorrente propone sei motivi: (1) manifesta illogicità/contraddittorietà nella valutazione di credibilità della chiamata in correità resa da Andrea Napoletano e carenza di riscontri; (2) erronea attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni rese dallo stesso Canone; (3) assenza di gravi indizi per il reato associativo (art.416); (4) carenza di motivazione in relazione al possesso e fabbricazione di documenti d'identità falsi (art.497-bis); (5) carenza di motivazione in relazione al reato di furto pluriaggravato relativo a polizza intestata a terzi (art.624/625 e correlati); (6) manifesta illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari, soprattutto in considerazione dell'arco temporale (fatti fino a novembre 2020), e mancata attualità del pericolo.

La decisione

Ricorso respinto, ordinanza impugnata confermata. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili: (i) le dichiarazioni di Napoletano, pur essendo chiamata in correità, sono state ritenute intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci "individualizzanti" (ammissioni del Canone, accessi abusivi alla banca dati di Poste Italiane, numerosi contatti telefonici e chat tra Canone e Napoletano, esiti di accertamenti sul cellulare, tabulati, perquisizioni); (ii) le dichiarazioni del Canone contengono fatti che costituiscono riscontro oggettivo alle accuse; (iii) il cennato "doppia conforme" (conferma dell'ordinanza del GIP da parte del Tribunale del Riesame) ha reso inammissibili alcune censure non specificamente confrontate con la motivazione del primo provvedimento; (iv) la sussistenza di gravi indizi per associazione per delinquere è stata adeguatamente motivata valorizzando continuità delle frodi (92 reati in 22 episodi), struttura organizzativa, ripartizione dei ruoli, mezzi e tecniche fraudolente; (v) il tempo trascorso non ha fatto venir meno le esigenze cautelari alla luce di elementi che indicavano capacità di reiterazione, mantenimento del know-how e residui legami con il sodalizio; (vi) la scelta degli arresti domiciliari è stata ritenuta congrua e proporzionata per interrompere relazioni associative potenzialmente ancora operative.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Configurata l'associazione per delinquere sulla base di elementi di continuità, organizzazione minima di uomini e mezzi, divisione di compiti e consapevolezza dei partecipanti di far parte di un sodalizio durevole; non è necessario un accordo formale e specifico.

  • art. 615-ter cod. pen.

    commi 1, 2 e 3 (con esclusione dell'aggravante del terzo comma)

    Gli accessi abusivi ai sistemi informatici posti a fondamento dell'accusa sono stati valorizzati come elementi indiziari decisivi circa il contributo del dipendente infedele all'attività fraudolenta.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Il possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi è ritenuto collegato al programma criminoso e adeguatamente motivato mediante riscontri investigativi; la censura difensiva non ha mostrato lacune logiche nel provvedimento.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Reato di frode informatica/induzione in errore valutato e, in parte, usato per la riqualificazione di fatti contestati; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione e la motivazione fossero coerenti con le risultanze.

  • art. 624 e 625 cod. pen.

    Furto/pluriaggravato contestato su specifici capi (es. polizza Carolla Lucia) e valutato come elemento tra i reati-fine che dimostrano l'operatività e la pericolosità del sodalizio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Standard dei "gravi indizi di colpevolezza" in sede cautelare: la Corte ha verificato la congruità logico-giuridica della motivazione che ha ritenuto soddisfare tale parametro.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Sulla valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato: richiesto criterio di attendibilità e confronto con riscontri esterni; la Corte ha ritenuto legittima l'attribuzione di valore probatorio alle dichiarazioni corroborate.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in cassazione: la verifica è rivolta a vizi logici o mancanza di motivazione, non alla riconsiderazione dei fatti e della valutazione di merito.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesto il principio di autosufficienza e specificità del ricorso; omissione di confronto con la motivazione del primo provvedimento rende inammissibili alcune censure.

  • art. 292, 274, 275 cod. proc. pen.

    art. 292 comma 2 lett. c), art. 274 comma 1 lett. c)

    Criteri di misura cautelare e esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità e offensività della condotta, necessità di interrompere relazioni associative).

Massime di principio

  • In sede cautelare la verifica giudiziaria tende a valutare la congruità e la logicità della motivazione: la cassazione controlla vizi logico‑giuridici e non rimette in discussione il mero apprezzamento fattuale dei giudici di merito.
  • Le dichiarazioni di coindagati (chiamate in correità) possono integrare gravi indizi solo se risultano intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci, anche parziali o tendenzialmente individualizzanti (es. chat, tabulati, accessi ai sistemi, perquisizioni).
  • Il principio della "doppia conforme" (conferma GIP + Tribunale del Riesame) aumenta l'onere del ricorrente in cassazione: va specificamente e direttamente contestata la motivazione del primo provvedimento per rendere ammissibili le censure.
  • Per l'integrazione del reato associativo non è necessario un accordo formale; rilevano continuità, struttura (anche minima), divisione dei ruoli, durabilità del vincolo e consapevolezza dei partecipanti del programma criminoso.
  • Il semplice intervallo temporale tra fatti contestati e misura cautelare non esclude di per sé l'esistenza di esigenze cautelari: la valutazione dell'attualità del pericolo deve considerare elementi concreti di persistenza o capacità di reiterazione (contatti, mantenimento del ruolo, know‑how).
  • In cassazione i motivi devono essere autosufficienti e specifici: rimandi generici a censure già proposte in altri atti rendono il ricorso inammissibile.
  • Tipologie di elementi probatori che rafforzano i gravi indizi in azioni contro reti fraudolente: accessi abusivi ai database, messaggistica/chat, tabulati telefonici, risultanze da perquisizioni e analisi dei dispositivi elettronici, dichiarazioni rese dagli indagati e percipienti del profitto illecito.

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