Cassazione Civile, Ordinanza n. 22882/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel procedimento ex art. 391-bis c.p.c. due ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 19762/2020, sostenendo che il provvedimento avesse omesso, per errore materiale, di disporre la distrazione delle spese processuali in favore dell'avvocato difensore, il quale aveva dichiarato di averle anticipate e aveva espressamente formulato istanza di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il testo dà conto della regolare notificazione all'Agenzia delle Entrate e della verifica degli atti del precedente giudizio, dai quali risultava la richiesta di distrazione. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione integra una mancanza materiale emendabile con il rimedio della correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione, disponendo la modifica dell'ordinanza n. 19762/2020 nel senso che, dopo la liquidazione delle spese, deve intendersi aggiunta la formula "con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Mobilia, antistatario" sia nella motivazione sia nel dispositivo. Ha inoltre ordinato alla cancelleria gli adempimenti conseguenti e ha escluso la liquidazione delle spese del presente procedimento, qualificandolo come sostanzialmente amministrativo.
Norme richiamate
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
utilizzato come base del ricorso per correzione di errore materiale avverso un provvedimento di legittimità
art. 86 c.p.c.
richiamato per la difesa personale dell'avvocato ricorrente in proprio
art. 93, comma 1, c.p.c.
richiamato quale norma che consente la dichiarazione di anticipazione e l'istanza di distrazione delle spese in favore del difensore
artt. 287 e 288 c.p.c.
indicati come rimedio per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore antistatario non integra un vizio decisorio in senso proprio, ma una mancanza materiale del provvedimento emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
- Quando dagli atti risulta che il difensore ha dichiarato di avere anticipato le spese e ha chiesto la distrazione, la correzione può incidere sia sulla motivazione sia sul dispositivo del provvedimento, inserendo l'espressa clausola di distrazione.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale su un provvedimento di cassazione ha natura sostanzialmente amministrativa, sicché non è dovuta la regolazione delle spese del relativo incidente.
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