Sentenza n. 660/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2851/2023, resa tra le parti, avente a oggetto: - la declaratoria di illegittimità del comportamento tenuto dalla Soprintendenza dei Culturali e Ambientali di Trapani nel non provvedere alla valutazione del valore del bene archeologico rinvenuto dai ricorrenti quali unici scopritori in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 90 del D.lgs. 42/2004, del cd. “relitto di Marausa”; - nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate, previo accertamento che i ricorrenti sono gli unici scopritori del cd. “relitto di Marausa”, al pagamento della somma di euro. 500.000,00 o della misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, quale importo loro spettante per il premio di rinvenimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 2851/2023, che aveva respinto la domanda relativa alla mancata conclusione del procedimento per la valutazione del relitto di Marausa e la determinazione del premio di rinvenimento
Esito
Favorevole al ricorrente (scopritori archeologici)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva escluso il carattere fortuito della scoperta dell’11 agosto 1999 e aveva ritenuto che essa avesse riguardato soltanto alcuni reperti mobili, mentre il relitto sarebbe stato individuato successivamente dalla Soprintendenza. Hanno dedotto violazione della disciplina sulle scoperte fortuite, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: la loro partecipazione all’Archeoclub e le attività associative sarebbero successive al rinvenimento e non dimostrerebbero una ricerca archeologica programmata; inoltre, avrebbero localizzato una struttura lignea non rimovibile, associata a frammenti di anfore, e l’Amministrazione avrebbe qualificato già nel novembre 1999 la pratica come relativa al relitto di Marausa-Lido. Hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità della mancata valutazione e la condanna al pagamento di 500.000 euro, o della diversa somma risultante in corso di causa. Le Amministrazioni hanno contestato la fortuità, la riferibilità del relitto alla scoperta iniziale e la possibilità di una condanna immediata. In appello era inoltre rilevante la deliberazione del 19 gennaio 2000 sulla costituzione della sede locale dell’Archeoclub, prodotta tardivamente in primo grado e nuovamente invocata dagli appellanti.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto inammissibile la produzione in appello della deliberazione dell’Archeoclub, perché non ritualmente prodotta in primo grado e non ricorrendo le condizioni eccezionali previste dall’art. 104, comma 2, c.p.a.; i poteri istruttori d’ufficio non possono sanare le decadenze probatorie delle parti. Ha però escluso che il collegamento con l’Archeoclub o le attività svolte dopo la scoperta dimostrassero una ricerca preordinata: la fortuità dipende dalla finalizzazione dell’attività concretamente svolta al momento del rinvenimento, non dalle conoscenze dello scopritore o dalla sua condotta successiva. Ha inoltre giudicato erroneo limitare la scoperta ai soli frammenti consegnati, distinguendo l’individuazione del bene dalle successive attività di scavo e recupero. La continuità tra la segnalazione del 1999 e le parti del relitto poi recuperate deve essere accertata dall’Amministrazione sulla base di indici causali, topografici e archeologici; la nota soprintendentizia del novembre 1999, che riferiva la pratica al relitto, è elemento rilevante ma non costituisce riconoscimento definitivo del premio. Il giudice non ha riconosciuto un credito già liquido né disposto il pagamento dei 500.000 euro: il premio richiede la delimitazione dei beni riferibili alla scoperta, la loro stima e la determinazione motivata della percentuale, entro il limite massimo di un quarto del valore. Il costo di recupero, restauro, conservazione e musealizzazione non equivale al valore archeologico del bene. È stata respinta anche la richiesta di verificazione, perché avrebbe trasferito al giudice o al suo ausiliario l’esercizio originario della funzione estimativa spettante all’Amministrazione, in contrasto con l’art. 34, comma 2, c.p.a. La Regione Siciliana deve concludere il procedimento con provvedimento espresso e adeguatamente motivato entro i termini ordinari, decorrenti dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rispettando i vincoli conformativi indicati. Le Amministrazioni sono state condannate alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in 6.000 euro oltre accessori e restituzione dei contributi unificati se versati.
Norme richiamate
artt. 48 e 49 l. 1089/1939
Il primo imponeva a chiunque avesse scoperto fortuitamente cose mobili o immobili d’interesse artistico, storico o archeologico di farne immediata denuncia all’autorità competente e di provvedere alla loro temporanea conservazione, lasciandole nelle condizioni e nel luogo del rinvenimento; il secondo riconosceva allo scopritore un premio, in denaro o mediante rilascio di parte delle cose scoperte, non superiore al quarto del loro valore.
La scoperta del 1999 è regolata, quanto ai presupposti sostanziali, dalla disciplina allora vigente: essa imponeva denuncia e conservazione e riconosceva un premio non superiore a un quarto del valore.
artt. 90-93 d.lgs. 42/2004
Le codificazioni sopravvenute hanno reso più analitica la disciplina, precisando i soggetti legittimati, gli obblighi gravanti sullo scopritore e le modalità di stima e determinazione del premio, ma non ne hanno alterato il nucleo essenziale, costituito dalla fortuità della scoperta, dall’adempimento dei doveri di immediata cooperazione e dalla necessaria intermediazione amministrativa ai fini della concreta attribuzione patrimoniale.
La disciplina sopravvenuta governa, in quanto compatibile, gli atti del procedimento ancora da compiere, senza applicarsi retroattivamente ai presupposti sostanziali del rinvenimento del 1999.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo di secondo grado, l'ingresso di nuovi documenti è rigidamente regolato dall'art. 104, comma 2, c.p.a. La norma circoscrive la produzione documentale in appello alle sole ipotesi in cui il Collegio ritenga le prove indispensabili per la decisione, ovvero qualora la parte dimostri che la mancata tempestiva produzione nel giudizio di prime cure sia dipesa da causa a essa non imputabile.
La produzione documentale in appello è ammessa soltanto nei casi tassativi di indispensabilità o di mancata tempestiva produzione dovuta a causa non imputabile; i poteri d’ufficio non possono essere usati per superare preclusioni maturate in primo grado.
art. 2 c.p.a.
In definitiva, nel processo amministrativo il principio di parità delle parti (ex art. 2 c.p.a.) governa anche la fase di ammissione e valutazione delle prove. Di conseguenza, il metodo acquisitivo non può essere distorto, poiché ciò determinerebbe una macroscopica violazione della parità delle parti.
Il metodo acquisitivo va esercitato nel rispetto della parità processuale e non può trasformarsi in un soccorso istruttorio volto a rimediare alla negligenza probatoria di una parte.
art. 2697, secondo comma, c.c.
Il collegamento degli appellanti con detta sede – ossia la preesistenza di essa alla scoperta di cui qui trattasi – integra infatti un fatto impeditivo all’accoglimento della domanda, rispetto al quale dunque l’onere probatorio grava sulla parte resistente che, eccependolo, avrebbe dovuto provarlo, ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.; sicché erroneamente il primo giudice ha ritenuto di poterne ascrivere le conseguenze ostative ai ricorrenti, sulla mera base di un’allegazione dell’amministrazione intimata.
L’onere di provare il fatto impeditivo costituito dalla preesistenza del collegamento associativo, invocato per escludere la fortuità, gravava sull’Amministrazione che lo aveva eccepito.
art. 111, comma 1, Cost.
Tale lettura risulta pienamente conforme ai principi di parità, contraddittorio e giusto processo sanciti dall'art. 111, comma 1, Cost. e recepiti dall'art. 2 c.p.a..
Le regole sull’ingresso delle prove in appello devono essere interpretate in modo coerente con parità delle parti, contraddittorio e giusto processo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La verificazione è uno strumento istruttorio destinato all’accertamento di fatti che richiedano specifiche competenze tecniche; non può essere disposta, nella presente fase, per trasferire all’ausiliario del giudice l’integrale esercizio della funzione estimativa e determinativa che l’Amministrazione non ha ancora svolto (ostandovi, quantomeno, l’art. 34, comma 2, del c.p.a.).
La verificazione non può sostituire l’Amministrazione nell’esercizio originario della funzione di delimitazione, stima e determinazione del premio non ancora esercitata.
Massime di principio
- La fortuità della scoperta archeologica dipende dalla finalizzazione dell’attività concretamente svolta al momento del rinvenimento: è esclusa se il bene è trovato nell’ambito di una ricerca organizzata o comunque teleologicamente diretta al rinvenimento, ma non è esclusa dalla competenza, dall’interesse per l’archeologia o dalla successiva partecipazione a iniziative di tutela.
- La condotta successiva alla scoperta non può, da sola, trasformare retroattivamente un’attività non preordinata in ricerca archeologica programmata; l’esclusione della fortuità deve poggiare su elementi comprovati dell’esistenza di un programma o di un’attività organizzata anteriore al rinvenimento.
- Nell’archeologia subacquea, la scoperta può consistere nella localizzazione del sito e nella percezione di elementi strutturali e contestuali idonei a rivelarne la possibile natura archeologica, con tempestiva segnalazione all’autorità; non è necessario che lo scopritore estragga o recuperi materialmente l’intero bene.
- La riferibilità alla scoperta iniziale dei beni recuperati successivamente va accertata in concreto considerando continuità topografica, coerenza archeologica, nesso causale tra segnalazione e avvio delle indagini pubbliche e continuità procedimentale; la distanza temporale o il recupero effettuato dall’Amministrazione non sono, da soli, decisivi.
- Il premio di rinvenimento è una fattispecie a formazione progressiva: la ricorrenza dei presupposti impone all’Amministrazione di svolgere e concludere il procedimento, ma non fa sorgere automaticamente un credito liquido né giustifica una condanna immediata al pagamento prima della delimitazione dei beni, della stima e della determinazione motivata della percentuale.
- Il limite del quarto del valore costituisce il massimo del premio e non una percentuale automaticamente dovuta; il valore archeologico del bene non coincide per ciò solo con i costi sostenuti per recupero, restauro, conservazione o musealizzazione, e la verificazione non può sostituire l’Amministrazione nell’esercizio originario delle valutazioni estimative e determinative.
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