Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1317/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa n. 20250057558/N.060.100 in data 17 luglio 2025, con cui è stato espresso diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica formulata dall’azienda ricorrente.

Giustizia amministrativa202501988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un progetto comprendente serre, fabbricato rurale, impianto fotovoltaico, opere viarie e impianto irriguo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato il diniego della Soprintendenza di Ragusa e, ove occorrente, il precedente preavviso di rigetto, deducendo il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la violazione della disciplina paesaggistica contenuta nel d.lgs. n. 42/2004 e nel Piano Paesaggistico. La ricorrente ha sostenuto che il progetto ricadeva in area con livello di tutela 2, e non 3; che il Piano Regolatore Generale consentiva gli interventi agricoli progettati senza necessità di variante urbanistica; che le serre erano temporanee, stagionali, smontabili e prive di fondazioni fisse; che i percorsi interni e l'impianto irriguo non determinavano significative trasformazioni morfologiche; che lo spostamento delle alberature era già stato autorizzato; e che l'impianto fotovoltaico era destinato all'autoconsumo e architettonicamente integrato nella copertura, rientrando nelle ipotesi ammesse dalla disciplina paesaggistica. Ha inoltre lamentato che la Soprintendenza non avesse esaminato adeguatamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego e avesse formulato valutazioni generiche sull'impatto visivo, sull'alterazione del paesaggio, sui movimenti di terra e sulle opere infrastrutturali. È stata dedotta anche la contraddittorietà rispetto a un precedente provvedimento della stessa Soprintendenza, con cui erano state autorizzate, nel medesimo paesaggio locale 9c, serre multitunnel, stradelle interpoderali e lavori di scasso e livellamento del terreno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego paesaggistico. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione dell'atto fosse in larga parte generica e sostanzialmente coincidente con quella di un precedente diniego già annullato dallo stesso Tribunale in una fattispecie analoga relativa al medesimo paesaggio locale e sotto-paesaggio. L'autorizzazione paesaggistica richiede una valutazione concreta della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici tutelati, mediante l'esame puntuale delle caratteristiche delle opere, del loro inserimento nel contesto e delle eventuali misure di mitigazione; non è sufficiente il generico richiamo al vincolo o all'impatto visivo. Il diniego non spiegava in modo specifico perché fossero necessarie varianti urbanistiche, nonostante la deduzione non contestata relativa alla destinazione agricola dell'area e alla qualificazione comunale delle serre come interventi temporanei e stagionali privi di titolo edilizio. Anche il rilievo relativo al divieto di impianti energetici era insufficiente, poiché non confrontava la posizione dell'Amministrazione con le osservazioni della ricorrente circa la destinazione all'autoconsumo e l'integrazione architettonica del fotovoltaico. È stata quindi ravvisata la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990: il provvedimento finale si era limitato a ripetere le ragioni del preavviso senza spiegare perché le osservazioni non fossero idonee a superare le criticità. Il TAR ha inoltre rilevato l'inadeguatezza e la possibile contraddittorietà del riferimento al divieto di movimenti di terra, alla luce di un precedente nulla-osta della stessa Soprintendenza relativo a opere analoghe nel medesimo contesto paesaggistico. La discrezionalità tecnica dell'autorità paesaggistica non esclude l'obbligo di motivare adeguatamente, così da consentire il controllo sui criteri di logicità, congruità e corretto apprezzamento dei fatti. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 3.600 euro, oltre accessori, per spese di lite; la fase cautelare è stata esclusa dalla liquidazione in quanto la relativa istanza era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse dopo la sospensione comunale dei lavori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

    Il provvedimento finale di diniego deve motivare specificamente il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; non è sufficiente riprodurre le ragioni già esposte nel preavviso.

  • artt. 142, 143, 146 e 135 d.lgs. 42/2004

    La disciplina paesaggistica deve essere applicata in relazione al concreto livello di tutela e alle prescrizioni del Piano Paesaggistico pertinenti all'area e all'intervento.

  • d.P.R. 31/2017, Allegato A, punti A.6, A.15 e 14

    La ricorrente ha invocato le ipotesi di interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, rispettivamente con riguardo all'impianto fotovoltaico integrato e destinato all'autoconsumo, all'impianto irriguo interrato e allo spostamento delle alberature; il giudice ha rilevato l'insufficiente esame amministrativo di tali deduzioni.

Massime di principio

  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve contenere una valutazione concreta e puntuale della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici tutelati, riferita alle caratteristiche delle opere, al loro inserimento nel contesto e alle eventuali misure di mitigazione; il generico richiamo al vincolo, all'alterazione del paesaggio o all'impatto visivo non è sufficiente.
  • Quanto più ampia è la discrezionalità tecnica dell'autorità paesaggistica, tanto più adeguata e circostanziata deve essere la motivazione, in modo da rendere ricostruibili le premesse fattuali e l'iter logico della valutazione e da consentire il sindacato sulla logicità, congruità e correttezza dell'apprezzamento.
  • Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento finale di diniego deve esaminare le osservazioni del privato e spiegare le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento; la mera ripetizione dei motivi già contenuti nel preavviso di rigetto integra un'insufficiente motivazione quando le osservazioni prospettino elementi rilevanti per la decisione.
  • Il diniego paesaggistico deve spiegare specificamente perché l'intervento contrasti con le prescrizioni del Piano Paesaggistico, anche quando il progetto ricada in area agricola, riguardi opere temporanee o smontabili, preveda misure di mitigazione o comprenda impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo e architettonicamente integrati.
  • In presenza di precedenti determinazioni dell'amministrazione favorevoli a interventi analoghi nel medesimo contesto paesaggistico, l'eventuale diversa valutazione richiede una motivazione puntuale sulle ragioni della differenza, senza che il precedente determini automaticamente il diritto all'autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.