Ordinanza n. 1317/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto Cat. A.12/2025/Imm/1^sez/Din/330 della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato in data 15.12.2025 e notificato telematicamente, presso l'indirizzo PEC del difensore, in data 06.02.2026, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo, secondo quanto emerge dalla valutazione cautelare del Collegio, censure riconducibili al difetto di partecipazione procedimentale. Ha inoltre rappresentato e documentato di avere trovato un nuovo datore di lavoro, circostanza che, secondo la giurisprudenza della Sezione richiamata nell'ordinanza, avrebbe dovuto essere considerata dall'amministrazione ai fini della decisione sulla posizione di soggiorno.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha ravvisato, a un primo esame proprio della fase cautelare, apprezzabili profili di fondatezza del ricorso, in particolare quanto al difetto di partecipazione procedimentale e alla mancata considerazione della sopravvenuta disponibilità di un nuovo rapporto di lavoro. Per l'effetto, ha sospeso l'efficacia del diniego impugnato e ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare e consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato quando ricorrono i presupposti cautelari; il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza del ricorso e ha accolto l'istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un diniego di permesso di soggiorno quando ravvisi, a un primo esame, apprezzabili profili di fondatezza delle censure relative alla mancata partecipazione procedimentale.
- Nel procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l'amministrazione deve considerare la documentata sopravvenienza di un nuovo rapporto di lavoro con altro datore, ove tale circostanza sia rilevante per la posizione dello straniero.
- La mancata considerazione di una sopravvenuta disponibilità lavorativa, unitamente al difetto di partecipazione procedimentale, può integrare un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione cautelare del diniego di rilascio del permesso di soggiorno.
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