Cassazione Penale, Sentenza n. 31208/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere (11/11/2008 - 2/3/2009) e agli arresti domiciliari (2/3/2009 - 29/4/2009) in relazione al delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990. Nonostante l'assoluzione definitiva nei procedimenti penali, la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che il Mariucci avesse dato causa, per colpa grave e per una sostanziale contiguità, all'adozione e al mantenimento delle misure cautelari: elementi indiziari indicavano la ricezione abituale di somme di denaro nell'esercizio (bar-tabacchi) gestito dalla moglie, numerose conversazioni captate che collegavano il ruolo di "Dario il tabaccaio" al deposito di proventi, precedenti e vicinanze con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti e spiegazioni ritenute non plausibili dall'interessato. Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza per vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione di merito secondo la quale il comportamento del Mariucci, pur non avendo integrato responsabilità penale definitiva, era caratterizzato da colpa grave/contiguità con soggetti dediti al traffico di stupefacenti e tale da costituire causa impeditiva del diritto all'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di dolo o colpa grave e può considerare condotte di connivenza o frequenti contiguità con ambienti criminali come ostative al riconoscimento dell'indennizzo, purché il nesso causale con l'adozione della misura cautelare sia adeguatamente motivato. Nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta esaustiva e congrua (intercettazioni, sequestri, arresti, disponibilità a ricevere somme ingenti, spiegazioni non plausibili), per cui l'indennizzo è stato negato.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma esclude il diritto alla riparazione quando l'interessato abbia dato causa per dolo o per colpa grave all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa.
art. 43 cod. pen.
Fornisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) che la giurisprudenza applica per valutare la colpa grave ostativa all'indennizzo: comportamenti macroscopicamente negligenti o trascurati che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità.
art. 74 DPR n. 309/1990
Norma qualificante il tipo di reato contestato (traffico di sostanze stupefacenti), posta a cornice del fatto di reato rispetto al quale si è valutata la contiguità del ricorrente con soggetti dediti al traffico.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione richiede l'assenza di dolo o di colpa grave che abbia causato o concorso a causare l'adozione/mantenimento della misura cautelare; il giudice deve accertare questa assenza d'ufficio.
- La colpa grave può derivare anche da una "contiguità" o connivenza passiva: tollerare, agevolare o rendersi disponibile a custodire proventi illeciti, o mantenere frequentazioni ambigue con soggetti notoriamente dediti al crimine, può ostare all'indennizzo se adeguatamente provato il nesso causale con la misura cautelare.
- L'accertamento nella sede di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale: l'assoluzione non impone automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo, perché il giudice della riparazione valuta se la condotta abbia creato l'apparenza di responsabilità rilevante ai fini cautelari.
- Per escludere l'indennizzo è necessario motivare in modo chiaro e logico la relazione tra i comportamenti contestati (es. ricezione di denaro, frequentazioni, spiegazioni non plausibili) e l'adozione della misura cautelare; valutazioni generiche o prive di nesso causale possono essere censurate.
- Comportamenti extraprocessuali come frequenze, rapporti economici sospetti o la ripetuta disponibilità a custodire beni/proventi illeciti possono essere considerati indizi di colpa grave, ma richiedono una valutazione contestuale e proporzionata alla qualità e intensità dei contatti.
- In situazioni simili, chi si trovi in contesti vulnerabili rispetto ad attività illecite dovrebbe evitare disponibilità ripetute verso soggetti sospetti, documentare la propria estraneità e fornire spiegazioni plausibili e coerenti per impedire che si formi l'apparenza di contiguità utile a escludere l'indennizzo.
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