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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1179/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo tre censure principali: 1) vizio di motivazione per non aver valorizzato la sopravvenuta e ulteriore riqualificazione del fatto nella forma tentata (ridimensionamento della fattispecie) e per non aver adeguato la misura cautelare di conseguenza; 2) violazione dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. (che limita l'applicabilità della custodia cautelare nei casi di pena infratriennale con riferimento al furto consumato ex art. 624-bis c.p.), sostenendo che la pena inflitta (2 anni) avrebbe escluso la custodia in carcere e che il tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sulla personalità dell'imputato; 3) erronea valutazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari, basata su supposizioni e senza tener conto della documentazione fornita dall'imputato sul domicilio proposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il fatto era già stato ravvisato nella forma del tentativo in sede di applicazione della misura, quindi non sussisteva un sopravvenuto ridimensionamento che richiedesse nuova valutazione cautelare; il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato il rifiuto di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari richiamando la deroga prevista dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p. nella sua seconda parte (inidoneità assoluta delle misure non detentive), dato il quadro fattuale (due precedenti per furto, violazione recente di divieto di dimora commessa tre giorni prima, mancanza di domicilio idoneo e documento probatorio sull'assegnazione dell'immobile proposto). La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p.), valutando la motivazione come congrua e logica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e norme collegate), e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 275, comma 2-bis c.p.p.

    art. 275, comma 2-bis c.p.p.

    La Corte ha distinto le due ipotesi del comma: la prima riferita al furto consumato ex art. 624-bis (non applicabile al tentativo), la seconda (deroga per assoluta inidoneità delle misure non detentive) può operare quando sussistono elementi concreti che rendono inefficaci le misure alternative (es. violazione di precedente misura cautelare, mancanza di domicilio idoneo).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto con strappo consumato; richiamata dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p. per escludere in quel caso la custodia se la fattispecie è del consumato e la pena è infratriennale. Nel caso di specie la fattispecie era nella forma tentata, quindi non ricade direttamente nella prima ipotesi derogatoria.

  • art. 280, comma 3 c.p.p.

    Richiamato come ulteriore profilo derogatorio: opera nel caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare (es. violazione del divieto di dimora), giustificando l'applicazione della deroga prevista dal comma 2-bis dell'art. 275.

  • art. 276, comma 1-ter c.p.p.

    art. 276, comma 1-ter c.p.p.

    Disciplina prescrizioni e misure inerenti all'esecuzione degli arresti domiciliari; la Corte ha distinto le violazioni relative alle misure in corso di esecuzione (richiamate da altra parte della normativa) rispetto alla deroga del 275, comma 2-bis.

  • art. 284 c.p.p.

    Stabilisce i luoghi dove gli arresti domiciliari possono essere eseguiti; la valutazione della Corte ha rilevato l'assenza di un domicilio idoneo e documentato come fattore che impedisce l'applicazione degli arresti domiciliari.

  • art. 606 c.p.p.

    Definisce i limiti del sindacato di legittimità della Cassazione sui provvedimenti cautelari: il vizio di motivazione è censurabile solo se riguarda la mancanza della motivazione o la sua manifesta illogicità. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze (spese e sanzioni) in caso di inammissibilità del ricorso per responsabilità dell'impugnante; la Corte ha applicato la condanna alle spese e disposto il versamento alla cassa delle ammende.

  • art. 575, comma 2-bis c.p.p.

    art. 575, comma 2-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa nel motivo relativo alla qualificazione del fatto (rapina vs. furto con strappo); la Corte ha affrontato il tema della riqualificazione ma ha ritenuto che la forma tentata fosse già conosciuta alla fase cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale che regola gli adempimenti della Cancelleria dopo decisioni di inammissibilità o condanne; la Corte ha disposto che la Cancelleria esegua gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La sopravvenuta riqualificazione della fattispecie non modifica automaticamente la gravità cautelare se la forma meno grave era già emersa o era conoscibile al momento dell'applicazione della misura: occorre verificare se si tratta di una variazione realmente sopravvenuta rispetto al quadro cautelare.
  • L'art. 275, comma 2-bis c.p.p. prevede due ipotesi distinte: la prima tutela i casi di furto con strappo consumato di pena infratriennale; la seconda consente la deroga quando le misure non detentive risultano assolutamente inidonee (es. ripetute violazioni di precedenti misure, assenza di domicilio idoneo). La presenza di questi elementi può giustificare la custodia in carcere anche per pene infratriennali.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari è fondamentale documentare concretamente l'idoneità del domicilio proposto (titolo di disponibilità, caratteristiche del luogo) e confutare elementi ostativi (precedenti, violazioni di misure), poiché il giudice valorizzerà tali profili fattuali.
  • La Corte di legittimità esercita un sindacato limitato sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari: può censurare solo l'assenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Motivi generici o aspecifici, privi di elementi concreti che contraddicano il giudizio di merito, risultano inammissibili.
  • In caso di ricorso inammissibile per profili di colpa dell'impugnante, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda; occorre valutare il rischio di sanzioni prima di proporre impugnazioni infondate.

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