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Sentenza

Sentenza n. 931/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 9 agosto 2024 relativa al riconoscimento dei maggiori costi sostenuti durante l’emergenza Covid-19 e dei costi connessi al minore fatturato negli anni 2020-2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata per diverse branche specialistiche, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato sulla propria istanza del 9 agosto 2024. Con tale istanza aveva chiesto l’adozione dei provvedimenti necessari al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale negli anni 2020, 2021 e 2022, nonché dei costi connessi al mancato fatturato registrato nello stesso periodo, con corresponsione dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente richiamava l’art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e l’art. 19-nonies d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, sostenendo di aver dovuto adeguare la struttura agli standard imposti dall’emergenza pandemica e di avere sostenuto costi aggiuntivi senza ottenere la relativa remunerazione. La Regione Calabria sosteneva l’insussistenza di un obbligo di provvedere; l’ASP di Crotone eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo la materia di competenza regionale; il Commissario ad acta eccepiva anch’esso il difetto di legittimazione passiva e deduceva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per l’assenza di un obbligo giuridico a provvedere, in quanto l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 avrebbe attribuito alle Regioni una mera facoltà di riconoscere maggiorazioni tariffarie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ASP di Crotone e del Commissario ad acta, poiché l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, i soggetti chiamati a valutare l’opportunità di riconoscere alle strutture interessate una remunerazione specifica per i maggiori costi correlati alla gestione dell’emergenza Covid-19 e un incremento tariffario per le prestazioni rese a pazienti affetti da Covid-19. La legittimazione passiva è stata quindi riconosciuta alla sola Regione Calabria. Nel merito, il Collegio ha qualificato il potere regionale come discrezionale e la posizione della struttura sanitaria come interesse legittimo. Anche in presenza di una discrezionalità amministrativa e della possibilità di una decisione negativa, la Regione era tenuta ad avviare il procedimento e a concluderlo con un provvedimento espresso e motivato, in applicazione della disciplina generale sul procedimento amministrativo. L’obbligo di provvedere deriva dal fatto che la pretesa sostanziale della struttura dipende dall’intermediazione del potere pubblico e che il privato ha diritto di conoscere la determinazione dell’amministrazione e le relative ragioni. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento della Regione e l’ha condannata a riscontrare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con provvedimento scritto adeguatamente motivato sull’applicazione dell’art. 4 d.l. n. 34/2020. La Regione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e contributo unificato, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con l’ASP e il Commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti

    Il rito consente di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, senza imporre il contenuto sostanziale della decisione.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    possono riconoscere alle strutture ... la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 ... e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19

    La disposizione attribuisce alle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, il potere discrezionale di valutare il riconoscimento della remunerazione e degli incrementi tariffari; tale discrezionalità non esclude l’obbligo di esaminare l’istanza e di adottare una decisione espressa e motivata.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l’adozione di un provvedimento espresso

    L’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ravvisi ragioni ostative all’esame nel merito della domanda; la decisione può essere semplificata, ma non può essere sostituita dall’inerzia.

  • art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    equiparato le strutture ... ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture di dispositivi di protezione individuale

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’adeguamento delle strutture sanitarie accreditate alle esigenze dell’emergenza e dell’accesso prioritario ai dispositivi di protezione individuale.

  • art. 19-nonies d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020

    ha espressamente previsto misure di sostegno per le strutture private accreditate

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale base normativa delle misure di sostegno per l’acquisizione di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medicali.

  • l. n. 241/1990

    La disciplina generale del procedimento amministrativo si applica all’esercizio del potere regionale discrezionale relativo al possibile riconoscimento dei ristori e degli incrementi tariffari.

Massime di principio

  • Quando una pretesa sostanziale del privato dipende dall’intermediazione di un potere amministrativo discrezionale, l’amministrazione è comunque tenuta ad avviare il procedimento e ad adottare una decisione espressa e motivata sull’istanza, anche se l’esito può essere negativo.
  • La previsione normativa di una mera facoltà amministrativa di riconoscere benefici economici non consente all’amministrazione di rimanere inerte: la discrezionalità riguarda il contenuto della decisione, non l’obbligo di esaminare l’istanza e di concludere il procedimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, imponendo una motivazione adeguata, ma non può sostituirsi all’amministrazione nella scelta discrezionale circa il riconoscimento del beneficio.
  • La legittimazione passiva nel giudizio avverso il silenzio spetta all’amministrazione individuata dalla legge quale titolare del potere di decidere sull’istanza; gli organi o gli enti privi di tale competenza non sono legittimati a contraddire nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PA

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