Cassazione Civile, Ordinanza n. 34496/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il reddito di una contribuente per gli anni d'imposta 2002 e 2003, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, valorizzando il possesso di un'autovettura di lusso e ritenendo non provati i mezzi finanziari necessari per il suo mantenimento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva confermato tale decisione, ritenendo decisiva la vetustà del veicolo, immatricolato nel 1975 e quindi molto risalente rispetto sia all'acquisto sia agli anni oggetto di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolandolo in due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; la Corte si è tuttavia soffermata preliminarmente sulla mancata prova della notificazione del ricorso alla parte intimata, costituitasi soltanto come destinataria della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta ricezione del ricorso notificato a mezzo posta da parte della controparte non costituita. È stata ritenuta insufficiente la sola produzione della copia dell'accettazione dell'atto da parte delle Poste, in assenza di documentazione attestante la consegna alla destinataria. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'unica parte costituita era l'amministrazione ricorrente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l'esenzione delle Amministrazioni dello Stato dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico del reddito della contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento materiale mediante prenotazione a debito
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato a cui si commisura l'eventuale ulteriore importo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata prova della ricezione del ricorso notificato alla parte intimata comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo sufficiente la sola documentazione dell'invio o dell'accettazione dell'atto da parte dell'ufficio postale.
- Quando la notifica del ricorso per cassazione è eseguita a mezzo posta, la parte ricorrente deve fornire prova dell'effettiva consegna dell'atto al destinatario, soprattutto se quest'ultimo non si costituisce in giudizio.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato che beneficiano della prenotazione a debito.
- In caso di inammissibilità del ricorso e di assenza di costituzione della controparte, può non disporsi sulle spese di lite.
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