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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29098/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di un credito IRPEG/IRES esposto in dichiarazione per l’anno d’imposta 1993 da una società cooperativa, poi coinvolta in una cessione di azienda bancaria a favore di un istituto di credito successivamente incorporato in Unicredit. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente, ritenendo che, trattandosi di cessione d’azienda e non di cessione di singoli crediti verso lo Stato, non fossero applicabili gli adempimenti formali previsti dagli artt. 43-bis d.P.R. n. 600/1973, 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 e 1 d.m. n. 384/1997; aveva inoltre valorizzato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e una successiva notifica all’erario, oltre a una nota attestante l’assenza di riserve sui crediti fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in due censure: ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova, contestando sia la qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda non soggetta agli oneri per la cessione di crediti verso lo Stato, sia la ritenuta prova della titolarità del credito e del diritto al rimborso; in sostanza ha sostenuto che la documentazione non bastasse a dimostrare il credito rimborsabile e che dovesse essere la contribuente a produrre la prova dei versamenti del sostituto d’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prima censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR aveva qualificato l’operazione come cessione d’azienda e, proprio per questo, aveva escluso l’applicazione degli adempimenti previsti per la cessione di crediti verso lo Stato. La Corte ha inoltre ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio o l’esito della prova; tali profili sono, al più, scrutinabili nei limiti del vizio motivazionale. La seconda censura è stata ritenuta inammissibile perché non individuava una specifica statuizione della CTR e non indicava dove la questione dell’inidoneità della documentazione fosse stata dedotta nei precedenti gradi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito e l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità in favore di Unicredit.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull’onere della prova è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata per legge; non quando si contesti la valutazione delle prove o l’apprezzamento del loro esito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per contestare la qualificazione del contratto compiuta dal giudice di merito senza specifica censura della ratio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L’erroneo apprezzamento dell’esito probatorio, ove dedotto, attiene semmai al vizio motivazionale e non alla violazione dell’art. 2697 c.c.

  • artt. 43-bis d.P.R. n. 600/1973

    La Corte conferma, per il caso esaminato, che tali adempimenti non si applicano quando l’operazione è qualificata come cessione d’azienda e non come cessione di singoli crediti.

  • artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923

    Le formalità previste per la cessione di crediti verso lo Stato non trovano applicazione alla cessione d’azienda qualificata come tale.

  • art. 1 d.m. n. 384/1997

    Parimenti non applicabile al caso, per la qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è valorizzata come idonea a produrre gli effetti della notificazione al debitore ceduto.

  • art. 2559 c.c.

    La Corte richiama la qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda, con trasferimento della titolarità del credito d’imposta quale effetto della cessione.

  • art. 26 d.lgs. n. 481/1992

    La pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale è ritenuta rilevante ai fini dell’opponibilità.

  • art. 58, comma 4, d.lgs. n. 385/1993

    La norma è richiamata come trasfusa e confermativa del regime di pubblicità della cessione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non viene applicato il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica l’operazione negoziale come cessione d’azienda, la censura in cassazione deve colpire specificamente tale qualificazione; la mera contestazione della mancata applicazione della disciplina della cessione di singoli crediti è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova tra le parti; non è configurabile quando si contesti l’apprezzamento delle prove o si chieda una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare puntualmente la statuizione impugnata e indicare dove la questione sia stata già dedotta nel merito; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • La pubblicazione dell’atto di cessione nei modi previsti dalla normativa speciale può essere considerata idonea a rendere opponibile il trasferimento al debitore ceduto, secondo il richiamo all’art. 1264 c.c.
  • In tema di rimborso di imposte, la parte che intenda censurare l’esito della prova deve dolersi del relativo apprezzamento nei limiti consentiti dal vizio motivazionale, non potendo veicolare la doglianza come violazione dell’art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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