Sentenza n. 5316/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio l’amministrazione ha annullato il provvedimento dell’11 maggio 2026 oggetto di gravame. Il ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere; il TAR ha accolto tale richiesta e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: esclusione dalla valutazione di due istanze di partecipazione a un avviso esplorativo, ritenute tardive, e diniego di annullamento in autotutela
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione dell’11 maggio 2026 con cui l’ASL Napoli 3 Sud gli aveva comunicato che le istanze di partecipazione nn. 299728 e 299730 non sarebbero state prese in considerazione, il verbale della commissione della stessa data che le riteneva tardive e la nota del 19 maggio 2026 con cui era stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
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