Sentenza n. 144/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto alla parte ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con inclusione di tali benefici nella relativa base di calcolo e condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare cessati dal servizio a domanda; la rilevanza dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997; gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 e dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987; nonché la natura del termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando la consolidata giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato. Ha riconosciuto il diritto del ricorrente ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Il giudice ha precisato che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale quanto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia; il termine per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
L'abrogazione della disposizione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, con la conseguenza che non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, Codice dell'ordinamento militare
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disciplina previgente restrittiva.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti, qui individuati nella giurisprudenza consolidata sulla questione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato nella misura versata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, imponendo la relativa rideterminazione da parte dell'ente previdenziale.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio, sicché non è escluso il diritto dei dipendenti cessati dal servizio a domanda.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non è un termine decadenziale per il conseguimento dei sei scatti, ma regola esclusivamente la decorrenza del collocamento a riposo.
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