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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 12316 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero di un credito d’imposta complessivo di Euro 36.671,93 relativo agli anni 2001 e 2002, sostenendo: l’erroneità o insufficienza della motivazione della sentenza della CTR; la spettanza del credito per lavori relativi a un soppalco; l’erroneità del calcolo del credito al lordo degli ammortamenti; l’illegittimità dell’avviso di recupero perché non espressamente previsto dalla normativa allora vigente; l’assenza, nella cartella, di un’indicazione dettagliata degli interessi. Con un distinto ricorso contestava inoltre il diniego di definizione agevolata, sostenendo che il valore della lite dovesse essere calcolato separatamente per ciascuna annualità e fosse quindi inferiore a Euro 20.000.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto infondato il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, poiché il valore della lite doveva essere determinato con riferimento all’importo complessivo dell’imposta contestata nell’atto impositivo, al netto di interessi e sanzioni, pari a Euro 27.312,87, quindi superiore alla soglia di Euro 20.000. Non rilevava che la pretesa riguardasse due annualità. Il primo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché l’eventuale omessa pronuncia della CTR avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché le relative questioni non erano state prospettate nei precedenti gradi di giudizio. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.000, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011

    La definizione agevolata opera per le liti di valore non superiore a Euro 20.000.

    La Corte ha ritenuto applicabile la definizione agevolata solo alle controversie il cui valore, calcolato sull’imposta contestata al netto di interessi e sanzioni, non superi Euro 20.000.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c)

    Per valore della lite si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

    Il valore della lite è individuato nell’importo complessivo dell’imposta contestata con l’atto impugnato, senza includere interessi e sanzioni; non si calcola separatamente per ciascuna annualità quando la pretesa è contenuta in un unico atto.

  • L. n. 388 del 2000, artt. 7 e 8

    Sono state richiamate dalla contribuente in relazione alla spettanza e al recupero del credito d’imposta, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni perché ritenute non adeguatamente dedotte o non proposte nei precedenti gradi.

  • Art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia del giudice d’appello su uno specifico motivo di gravame costituisce un vizio di omessa pronuncia e deve essere denunciata con il corretto motivo processuale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione processuale corretta per denunciare in cassazione l’omessa pronuncia su una domanda o su uno specifico motivo di appello.

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di cause connesse quando il loro esame congiunto risponde a esigenze di economia processuale.

  • Principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali

    Le norme che prevedono condoni o definizioni agevolate non possono essere estese oltre il loro tenore letterale.

Massime di principio

  • Per verificare l’accesso a una definizione agevolata tributaria occorre calcolare il valore della lite secondo i criteri stabiliti dalla legge, normalmente considerando l’imposta contestata al netto di interessi e sanzioni.
  • Quando un unico atto impositivo riguarda più annualità, la soglia per la definizione agevolata può essere valutata sull’importo complessivo dell’atto, salvo che la normativa applicabile preveda espressamente un calcolo separato.
  • Le agevolazioni fiscali e i condoni sono soggetti a interpretazione restrittiva: non è possibile estendere la disciplina a casi non chiaramente ricompresi nella norma.
  • In cassazione, ogni vizio deve essere denunciato con il corretto motivo di ricorso. L’omessa pronuncia su un motivo di appello va contestata come error in procedendo, non semplicemente come insufficiente o omessa motivazione.
  • Le questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio, salvo eccezioni specifiche, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La mancata contestazione tempestiva degli atti e dei criteri di calcolo nei gradi di merito può impedire al contribuente di ottenere un esame della questione in cassazione.

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