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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25912/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del Tribunale di Napoli che aveva respinto il riesame della misura cautelare custodiale. Il ricorrente deduceva: 1) incompetenza territoriale per i reati associativi, sostenendo che i fatti-fine erano riferibili alla competenza di Reggio Calabria (porto di Gioia Tauro); 2) insufficienza e carenza di gravità, precisione e concordanza degli indizi circa la sua partecipazione all'associazione (assenza di "affectio societatis" e dolo specifico, ruolo limitato al recupero di carichi per conto di Imperiale); 3) inutilizzabilità delle chat estrapolate dalla piattaforma Sky-Ecc per vizi nella acquisizione (OEI/EUropol), mancanza di verbali operativi, mancanza di copia forense e codice hash, e quindi violazione della L. n.48/2008 e del diritto di difesa; 4) qualificazione delle conversazioni come intercettazioni/corrispondenza soggette a garanzie dell'art.15 Cost. e quindi necessità di provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana e garanzie sull'iter acquisitivo.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Sulla competenza territoriale ha confermato che per i reati associativi rileva il luogo ove ha sede la base di programmazione, ideazione e direzione del sodalizio e non solo il luogo di commissione dei reati-fine. Quanto alla utilizzazione delle chat acquisite tramite ordine europeo di indagine (OEI), la Corte ha richiamato le Sezioni Unite (n.23755/2024) affermando che l'o.e.i. è lo strumento corretto per ottenere prove già in possesso dell'autorità di esecuzione e che non è richiesta preventiva autorizzazione del giudice italiano per acquisire documenti o corrispondenza già formati all'estero; spetta comunque al giudice valutare il rispetto dei diritti fondamentali. La Corte ha sottolineato la presunzione relativa di conformità dell'attività dell'autorità estera e l'onere della difesa di allegare e provare specificamente il vizio che avrebbe pregiudicato i diritti. Sulla mancata consegna di copie forensi/algoritmi, la Corte ha ritenuto che l'assenza di tali elementi non determina automaticamente l'inutilizzabilità, salvo allegazioni precise sul travisamento o alterazione dei dati. Infine, la valutazione dei gravi indizi è stata ritenuta ben motivata in base a dichiarazioni di collaboratori e a contenuti delle comunicazioni che collegano Bruzzaniti al gruppo di Imperiale.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 74

    Norma sostanziale relativa alla disciplina delle sostanze stupefacenti; menzionata quale titolo di imputazione (incolpazione provvisoria) rispetto ai reati oggetto del procedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 9, comma 1

    Principio sulla determinazione della competenza territoriale: per i reati associativi conta il luogo della base di programmazione, ideazione e direzione del sodalizio.

  • Codice di procedura penale, art. 234-bis

    Disciplina speciale italiana per l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile quando la prova è acquisita tramite OEI perché discipline alternative.

  • Codice di procedura penale, art. 234

    Nozione ampia di documento che può comprendere rappresentazioni di comunicazioni elettroniche; utilizzata per qualificare la prova documentale acquisita dall'estero.

  • Costituzione, art. 15

    Tutela della segretezza della corrispondenza; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione di corrispondenza/documenti tramite OEI non violi automaticamente l'art.15 se compiuta nell'ambito delle garanzie e del principio di fiducia tra Stati.

  • Direttiva 2014/41/UE (Order Europeo di Indagine)

    Quadro normativo per l'OEI: l'autorità di emissione deve valutare necessità e proporzione; l'OEI può riguardare prove già in possesso dello Stato di esecuzione e assicura mutua assistenza tra Stati membri.

  • D.lgs. n.108/2017

    Recepimento della Direttiva 2014/41/UE; conferma che l'OEI è idoneo a ottenere prove già in possesso dell'autorità straniera e che la verifica dei diritti fondamentali spetta al giudice italiano.

  • Legge n.48/2008 (ratifica Convenzione di Budapest)

    Norme tecniche sulla conservazione e acquisizione dei dati informatici (copia forense, hash). La Corte ha ricordato tali garanzie ma ha precisato che la mancanza di copia forense non comporta di per sé inutilizzabilità senza allegazioni specifiche di alterazione.

  • Codice di procedura penale, art. 238; art. 270; 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano l'acquisizione e la valutazione di atti formati in altri procedimenti o all'estero; usate per affermare la possibilità di utilizzare prove già formate in procedimenti stranieri senza preventiva autorizzazione del giudice italiano.

  • Codice di procedura penale, art. 254 e art. 353

    Richiamate in tema di autorità competente a disporre sequestri di corrispondenza e acquisizione di plichi/corrispondenza elettronica; confermano che anche il pubblico ministero ha funzioni autorizzative in materia.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per i reati associativi si determina in base al luogo in cui il sodalizio ha la sua base organizzativa (programmazione e direzione), non automaticamente dal luogo di commissione dei singoli reati-fine.
  • Le prove già formate e in possesso di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro possono essere acquisite tramite ordine europeo di indagine (OEI) e sono generalmente utilizzabili nel procedimento italiano senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salva verifica in concreto del rispetto dei diritti fondamentali.
  • Sussiste una presunzione relativa di conformità dell'attività investigativa svolta dall'autorità estera; l'onere di dimostrare la violazione dei diritti fondamentali grava sulla difesa, che deve indicare e provare specificamente il pregiudizio subito.
  • L'assenza in atti della copia forense, dell'algoritmo di decriptazione o dei verbali operativi non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle risultanze: occorrono allegazioni precise e prova del travisamento o dell'alterazione dei dati per giustificare esclusione o nullità.
  • La qualificazione delle comunicazioni cifrate come "documenti" o "dati di traffico" non rileva ai fini dell'ammissibilità se l'acquisizione è conforme alle regole dell'OEI e se non è dimostrata la lesione concreta del diritto di difesa.
  • Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza il giudice può dare valore combinato a declarazioni di collaboratori, confessioni, e contenuti di comunicazioni intercettate/decrittate; la mera natura 'isolata' di singoli contatti non esclude la possibile affermazione di responsabilità se contestualizzata nel compendio probatorio.

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