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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10785/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires, Iva e Irap, maggiori ricavi nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, in appello, aveva invece riformato integralmente la decisione di primo grado, accogliendo per intero il ricorso originario. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993 e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. In sostanza, ha censurato la sentenza regionale perché si sarebbe limitata a richiamare e ad aderire ai motivi di appello della contribuente senza esporre le ragioni logico-giuridiche della decisione, rendendo incomprensibile il percorso argomentativo seguito per annullare integralmente l'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'incidente di inammissibilità sollevato dalla controricorrente, ma ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha qualificato la motivazione della sentenza d'appello come meramente apparente: la Commissione regionale aveva sì riassunto la decisione di primo grado e i motivi di appello, ma si era poi limitata ad affermare che la sentenza impugnata era erronea e illegittima e andava riformata totalmente, senza spiegare le ragioni del dissenso rispetto alla pronuncia di primo grado e senza confrontarsi con le difese dell'Ufficio. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa con congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti sostanziali e processuali e dei motivi di impugnazione, requisiti funzionali a rendere intelligibile la censura e a consentire il controllo di ammissibilità e fondatezza.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza del giudice tributario deve essere motivata; l'assenza di un percorso argomentativo comprensibile integra vizio della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione; la mera adesione acritica a un atto di parte non soddisfa il requisito legale.

  • art. 360 c.p.c.

    È deducibile in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente, quale anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge.

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al recupero a tassazione fondato sugli studi di settore e sugli indici presuntivi di maggiori ricavi.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai presupposti del potere di accertamento induttivo e presuntivo.

  • art. 12 preleggi

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, n. 5, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando esiste solo in senso materiale ma non consente di comprendere le ragioni della decisione né di controllarne la logicità.
  • Nel giudizio di appello il giudice non può limitarsi a un'adesione acritica ai motivi di gravame o alla riproduzione di atti di parte: deve esporre un percorso argomentativo proprio, chiaro e univoco.
  • La motivazione per relationem è valida solo se le ragioni della decisione restano comunque riconducibili all'organo giudicante e risultano intellegibili in modo esaustivo.
  • La denuncia di difetto di motivazione va valutata con riferimento al testo della sentenza impugnata; l'assenza di una reale motivazione integra un error in procedendo deducibile in cassazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione sommaria dei fatti deve comprendere i passaggi sostanziali e processuali necessari a rendere comprensibili i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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