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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 51855/2025 del 25 settembre 2025 con cui il Responsabile del IV Settore e il Responsabile dell’Ufficio legale del Comune di Floridia hanno rigettato l’istanza di annullamento in autotutela o rettifica dell’assegnazione del 3° e del 4° posto del sarcofago n. 31 del cimitero comunale.

Giustizia amministrativa202502795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di annullamento in autotutela o rettifica dell’assegnazione del terzo e quarto posto del sarcofago n. 31 del cimitero comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Floridia ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela o rettifica dell’assegnazione del terzo e quarto posto di un sarcofago cimiteriale, chiedendone anche la sospensione. Hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dei principi in materia di ius sepulchri familiare e degli artt. 90 e seguenti del d.P.R. n. 803/1975, applicabile ratione temporis, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti di diritto e sviamento; violazione degli artt. 3, 7 e seguenti della l. n. 241/1990, con carenza di istruttoria, manifesta illogicità e difetto assoluto di motivazione; ulteriore sviamento, contraddittorietà manifesta, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e conflitto di interessi. Nel corso della camera di consiglio i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo tuttavia per la condanna alle spese o, in subordine, per la loro compensazione. I controinteressati hanno prodotto il disciplinare di concessione cimiteriale stipulato il 12 novembre 1988 tra il Comune e il fondatore della concessione, dal quale risultava espressamente l’assegnazione dei posti contestati a una controinteressata e al coniuge di questa.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla dichiarazione resa dai ricorrenti. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha ritenuto il ricorso infondato: l’assunto centrale dei ricorrenti, secondo cui il fondatore non avrebbe espresso una volontà di assegnazione del terzo e quarto posto del sarcofago, era smentito dal disciplinare di concessione cimiteriale del 12 novembre 1988, prodotto in giudizio dai controinteressati. Nonostante la soccombenza virtuale, il TAR ha compensato integralmente le spese, ravvisando eccezionali ragioni nel fatto che il documento decisivo fosse stato prodotto soltanto nel processo e per iniziativa dei controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio quando, informate le parti, sussistono i relativi presupposti processuali e decisori.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la regolazione e la compensazione delle spese di lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate nella produzione soltanto processuale del documento decisivo da parte dei controinteressati.

  • artt. 90 e seguenti d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803

    Richiamati dai ricorrenti in materia di ius sepulchri familiare; il giudice non ne ha accolto la prospettazione, ritenendo decisiva la volontà espressa nel disciplinare di concessione.

  • artt. 3 e 7 e seguenti l. n. 241/1990

    Invocati dai ricorrenti sotto i profili della motivazione, della partecipazione e dell’istruttoria; tali censure non sono state esaminate nel merito ai fini dell’annullamento per l’improcedibilità, mentre la valutazione di soccombenza virtuale ha condotto comunque al giudizio di infondatezza del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento; la censura non ha comportato l’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; tuttavia, se il ricorrente chiede la liquidazione delle spese, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale sulla base della fondatezza sostanziale delle censure.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, la contestazione dell’assegnazione di posti in una concessione cimiteriale è infondata quando un disciplinare di concessione stipulato dal fondatore documenta espressamente la volontà di assegnare quei posti ai soggetti controinteressati.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta per eccezionali ragioni quando il documento decisivo per valutare la fondatezza della controversia sia stato prodotto soltanto nel giudizio e per iniziativa dei controinteressati.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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