Cassazione Civile, Ordinanza n. 27654/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria notificatagli per il mancato pagamento di euro 146.243,35 relativi a diversi atti impositivi e a carichi iscritti a ruolo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia e difetto di motivazione, con richiamo agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (2) illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per asserito anatocismo e per insufficiente indicazione nelle cartelle delle modalità di calcolo degli interessi; (3) nullità del preavviso per violazione dei principi di chiarezza, motivazione, buona fede, legittimo affidamento e certezza del diritto; (4) difetto di sottoscrizione dell’iscrizione ipotecaria e questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 d.l. 16/2012. La resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito, eccezione respinta dalla Corte perché rileva la data di spedizione del plico postale e non quella di arrivo in cancelleria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di improcedibilità, ma ha poi escluso la scrutinabilità dei motivi: il primo per difetto di autosufficienza e perché, in presenza di doppia conforme, non erano deducibili vizi motivazionali; il secondo per mancanza di specificità e per omessa trascrizione degli atti rilevanti; il terzo perché non erano chiariti i profili di censura e non era stato riportato il contenuto del preavviso; il quarto per carenza di interesse, poiché diretto a contestare la sentenza di primo grado nonostante la CTR avesse comunque deciso nel merito, richiamando l’orientamento per cui l’omessa sottoscrizione della cartella o dell’atto di riscossione non ne comporta l’invalidità se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’organo competente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
ai fini della tempestività del deposito del ricorso per cassazione spedito a mezzo posta rileva la data di consegna del plico all’ufficio postale, non quella di arrivo in cancelleria.
art. 134 disp. att. c.p.c.
la data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza è quella rilevante per verificare la tempestività del deposito, secondo il regime applicabile richiamato dalla Corte.
art. 360 c.p.c.
il motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché, in presenza di doppia conforme, non sono deducibili vizi motivazionali nei termini prospettati.
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente quale parametro del lamentato difetto di motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla parte ricorrente quale parametro del difetto di motivazione nella sentenza tributaria.
art. 1283 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il riconoscimento degli interessi anatocistici richiede una specifica domanda autonoma.
artt. 3 e 97 Cost.
richiamati dal ricorrente a fondamento della censura sulla chiarezza e motivazione degli atti di riscossione e sui principi di buona amministrazione e certezza del diritto.
artt. 7 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamati come norme dello Statuto del contribuente a tutela della motivazione, della chiarezza e del legittimo affidamento.
art. 8 d.l. n. 16/2012
contestato dal ricorrente con riferimento alla dedotta incostituzionalità della disciplina sulla riscossione/iscrizione ipotecaria.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello ministeriale, che non richiede la sottoscrizione dell’esattore ma solo intestazione, causale e codice identificativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il controllo sulla tempestività del deposito effettuato a mezzo posta va compiuto avendo riguardo alla data di spedizione del plico risultante dal timbro postale, non alla data di ricezione in cancelleria.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: chi deduce omessa pronuncia, difetto di motivazione o illegittimità di un atto deve trascrivere o quantomeno riportare i passaggi essenziali degli atti processuali e del provvedimento impugnato necessari alla verifica della censura.
- In presenza di 'doppia conforme' è preclusa la deduzione di vizi motivazionali nei limiti in cui essi non si fondino su ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
- La censura relativa al preavviso o alla cartella esattoriale per difetto di motivazione o di chiarezza non è esaminabile se il ricorrente non indica con precisione il contenuto dell’atto e non dimostra il tempestivo dedotto in appello della questione.
- La mancanza di sottoscrizione autografa della cartella o dell’atto di riscossione non determina di per sé nullità, quando l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo e il modello legale non preveda la firma del funzionario.
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