Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-236/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2024. — Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) contro TN e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articoli 3 e 13 – Contratto di assicurazione concluso sulla base di una falsa dichiarazione dolosa riguardante il conducente abituale – Normativa nazionale che dichiara l’opponibilità al “passeggero vittima”, che è anche il contraente dell’assicurazione, della nullità del contratto di assicurazione risultante da una falsa dichiarazione dolosa resa da quest’ultimo al momento della conclusione del contratto – Abuso di diritto – Ricorso proposto contro il contraente dell’assicurazione al fine di far valere la sua responsabilità per falsa dichiarazione dolosa. — Causa C-236/23

Giurisprudenza europea62023CJ0236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ribadito che la direttiva 2009/103 tutela in via prioritaria la vittima del sinistro, anche quando essa sia contraente dell’assicurazione e proprietaria del veicolo. Nel caso di specie, la nullità del contratto per falsa dichiarazione dolosa non può essere opposta al passeggero-vittima, salvo che il giudice nazionale accerti un abuso di diritto. È inoltre incompatibile con la direttiva un’azione di rivalsa dell’assicuratore contro tale vittima per il recupero integrale di quanto pagato.

Assicurazione RC auto: opponibilità al passeggero-vittima, che è anche contraente e autore di falsa dichiarazione dolosa, della nullità del contratto e ammissibilità di un’azione di regresso dell’assicuratore.

La questione giuridica

Se gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 ostino a una normativa nazionale che consente di opporre al passeggero-vittima di un sinistro, quando egli è anche il contraente dell’assicurazione e ha reso una falsa dichiarazione dolosa all’atto della conclusione del contratto, la nullità del contratto di assicurazione RC auto; e, in caso di inopponibilità di tale nullità, se sia compatibile con il diritto dell’Unione un’azione dell’assicuratore contro il medesimo passeggero-vittima per ottenere il rimborso integrale delle somme versate in esecuzione del contratto.

Principio di diritto

Gli articoli 3, primo comma, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 ostano, salvo accertamento di un abuso di diritto da parte del giudice nazionale, a una normativa nazionale che consenta di opporre al passeggero-vittima, il quale sia anche contraente dell’assicurazione e autore della falsa dichiarazione dolosa che ha determinato la nullità del contratto, la nullità stessa del contratto di RC auto; ostano altresì a un’azione dell’assicuratore contro tale soggetto volta a ottenere il rimborso integrale delle somme versate, poiché ciò priverebbe di effetto utile la tutela assicurata dalla direttiva e limiterebbe in modo sproporzionato il diritto della vittima al risarcimento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3 direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 10 direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 12 direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 13 direttiva 2009/103/CE
  • Articolo L. 113-8 code des assurances (richiamato come diritto nazionale)
  • Articolo L. 211-7-1 code des assurances (richiamato come modifica nazionale)

Assicurazione RC auto: nullità del contratto, passeggero-vittima e falsa dichiarazione dolosa

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Francia) in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica. La Corte è chiamata a stabilire se, alla luce della direttiva 2009/103, la nullità di un contratto di assicurazione per falsa dichiarazione dolosa del contraente possa essere opposta al passeggero vittima del sinistro quando questi coincide con il contraente stesso, e se l’assicuratore possa poi recuperare integralmente le somme versate tramite azione diretta contro tale soggetto.

Fatti e procedimento principale

PQ aveva stipulato con Matmut un’assicurazione auto dichiarando di essere l’unico conducente del veicolo. In occasione di un incidente, il veicolo era condotto da TN, che era in stato di ebbrezza; PQ viaggiava come passeggero ed è rimasto ferito. Nel procedimento penale, la Matmut ha invocato la nullità del contratto per falsa dichiarazione dolosa sull’identità del conducente abituale e ha chiesto di essere estromessa, con trasferimento dell’onere risarcitorio al FGAO.

Il tribunale penale ha dichiarato la nullità del contratto e ha reso la decisione opponibile al FGAO. In appello, la cour d’appel de Lyon ha confermato la nullità, ma ha ritenuto che essa non fosse opponibile a PQ in quanto vittima-terzo, nonostante fosse anche contraente della polizza. La Matmut ha quindi proposto ricorso in cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, che impone agli Stati membri di garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile da circolazione dei veicoli;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, che estende la copertura ai passeggeri diversi dal conducente;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, che rende inefficaci verso le vittime determinate clausole o disposizioni escludenti la copertura;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, che prevede una deroga limitata per il caso specifico del veicolo rubato e del passeggero consapevole del furto;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, relativo all’organismo di garanzia, qui evocato come rimedio sussidiario;
  • l’articolo L. 113-8 del code des assurances, che prevede la nullità del contratto in caso di falsa dichiarazione dolosa.

Ragionamento della Corte sulla qualità di "terzo vittima"

La Corte richiama la finalità costante della normativa UE in materia di RC auto: garantire un’elevata tutela delle vittime di incidenti stradali e un trattamento comparabile in tutta l’Unione. Su questa base, ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui la qualità di vittima non viene meno per il solo fatto che il soggetto sia anche proprietario del veicolo, contraente dell’assicurazione o assicurato per la guida.

Nel caso specifico, il fatto che PQ fosse passeggero al momento del sinistro basta a qualificarlo come "terzo vittima" ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma. La sua qualità di contraente della polizza non consente, di per sé, di trattarlo diversamente dagli altri passeggeri-vittime.

Opponibilità della nullità del contratto

La Corte osserva che la direttiva 2009/103 prevede una sola deroga espressa alla regola della tutela delle vittime, contenuta nell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, e che tale deroga deve essere interpretata restrittivamente. La falsa dichiarazione dolosa del contraente non rientra tra le ipotesi di eccezione previste dalla direttiva.

Di conseguenza, una normativa nazionale non può consentire all’assicuratore di opporre al terzo vittima la nullità del contratto fondata su omissioni o false dichiarazioni del contraente, perché ciò svuoterebbe di contenuto l’obbligo di copertura imposto dall’articolo 3 della direttiva e comprometterebbe l’obiettivo di protezione delle vittime.

Abuso di diritto

La Corte introduce però un’importante precisazione: il diritto dell’Unione vieta l’abuso di diritto. Essa rileva che la direttiva 2009/103 non disciplina espressamente tale ipotesi, ma il principio generale per cui nessuno può avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto UE resta applicabile.

Spetta quindi al giudice nazionale verificare, secondo le regole probatorie interne e senza pregiudicare l’effettività del diritto UE, se ricorrano:

  • un elemento oggettivo, cioè il mancato conseguimento dell’obiettivo della normativa nonostante il rispetto formale delle condizioni;
  • un elemento soggettivo, cioè la volontà di ottenere un vantaggio mediante la creazione artificiosa delle condizioni richieste.

Nel caso di specie, la Corte osserva che la falsa dichiarazione mirava a evitare che TN dovesse stipulare un’assicurazione più onerosa a causa della sua precedente condanna, ma non risulta che PQ abbia agito per sfruttare fraudolentemente gli articoli 3 e 13 della direttiva. Salvo verifica contraria del giudice del rinvio, non emerge dunque un abuso di diritto.

Azione dell’assicuratore per il rimborso integrale

Quanto alla possibilità per l’assicuratore di chiedere a PQ il rimborso totale di quanto versato, la Corte afferma che le condizioni di validità del contratto e la responsabilità del contraente per false dichiarazioni restano, in linea di principio, disciplinate dal diritto nazionale. Tuttavia, tale disciplina non può compromettere l’effetto utile della direttiva 2009/103.

Un’azione di regresso che consenta all’assicuratore di recuperare integralmente le somme pagate alla vittima, proprio quando la nullità non è opponibile a quest’ultima, priverebbe di fatto la tutela assicurata dalla direttiva di ogni effetto utile e limiterebbe in modo sproporzionato il diritto del passeggero-vittima al risarcimento. Per questo motivo, anche tale meccanismo è incompatibile con la direttiva.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 3, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 ostano, salvo abuso di diritto accertato dal giudice nazionale, a una normativa nazionale che:

  • renda opponibile al passeggero-vittima, anche contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto RC auto derivante dalla sua falsa dichiarazione dolosa sull’identità del conducente abituale;
  • consenta all’assicuratore, in caso di inopponibilità della nullità, di ottenere da tale soggetto il rimborso integrale delle somme versate in esecuzione del contratto.

Principio affermato

La tutela della vittima del sinistro prevale anche quando la vittima sia il contraente della polizza e abbia reso una falsa dichiarazione dolosa, salvo che il giudice nazionale accerti un abuso di diritto; in assenza di abuso, la nullità del contratto non può essere opposta alla vittima e l’assicuratore non può neutralizzare tale tutela mediante un’azione di rimborso integrale contro di essa.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autotutela delle vittime di sinistri stradalinullità del contratto di assicurazioneabuso di dirittoregresso dell’assicuratore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.