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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24517/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2013 nei confronti di una società e dei suoi soci, con rideterminazione del reddito d’impresa e, per riflesso, del reddito di partecipazione, a seguito del recupero a tassazione di costi di sponsorizzazione sostenuti in favore di un’associazione sportiva dilettantistica. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR, in appello, aveva invece accolto l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo i costi eccessivi e antieconomici, e comunque non dimostrata un’aspettativa di ritorno commerciale. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo, sostenendo che gli avvisi fossero illegittimi per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, assumendo che gli avvisi fossero insufficientemente motivati; 3) violazione della disciplina fiscale delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, sostenendo che tali costi erano integralmente deducibili entro il limite normativo e non potevano essere negati per asserita antieconomicità o mancanza di ritorno commerciale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo. Sul primo ha ritenuto che il contraddittorio non fosse mancato in senso rilevante, perché comunque vi era stata interlocuzione procedimentale, e comunque i contribuenti non avevano assolto l’onere di indicare in concreto quali elementi avrebbero potuto far valere nella fase amministrativa, né avevano superato la prova di resistenza. Sul secondo ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava il contenuto degli avvisi di accertamento contestati. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva erroneamente negato la deducibilità dei costi di sponsorizzazione valorizzandone l’asserita antieconomicità e la mancanza di ritorno commerciale, in contrasto con la disciplina speciale che, ricorrendone i presupposti, prevede una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza del costo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Il contraddittorio preventivo, quando previsto, deve svolgersi in modo effettivo; non è richiesta una forma vincolata, ma una interlocuzione idonea a consentire la partecipazione del contribuente.

  • art. 5 D.Lgs. n. 218/1997

    Richiamato come base normativa del contraddittorio/procedura partecipativa nel procedimento tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi per violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Richiamato quale parametro di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"

    Introduce una presunzione legale assoluta: entro il limite di legge, i corrispettivi per sponsorizzazioni a favore di soggetti sportivi dilettantistici sono qualificati come spese di pubblicità e quindi deducibili, se ricorrono i presupposti soggettivi e funzionali indicati dalla norma.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come norma di rinvio per la qualificazione della spesa come pubblicità.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dai contribuenti a sostegno della deducibilità dei costi inerenza; la Corte ribadisce che l’inerenza, nel caso delle sponsorizzazioni agevolate, è presidiata dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l’eccezione di nullità per difetto di contraddittorio preventivo non è fondata se risulta comunque una effettiva interlocuzione procedimentale o se il contribuente non indica in concreto quali elementi difensivi avrebbe potuto spendere nella fase amministrativa e non supera la prova di resistenza.
  • Quando si contesta la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente deve specificare in modo concreto i fatti e le informazioni che avrebbe potuto rappresentare e dimostrare che essi sarebbero stati potenzialmente idonei a orientare diversamente l’esito del procedimento impositivo.
  • Nel ricorso per cassazione avverso un avviso di accertamento, il motivo sulla motivazione dell’atto è inammissibile per difetto di specificità se non viene trascritto o riportato il contenuto essenziale dell’atto amministrativo contestato.
  • L’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 configura, per le sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite annuo stabilito, una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza del costo, con conseguente irrilevanza dell’asserita antieconomicità della spesa o della mancata prova di un immediato ritorno commerciale.
  • In presenza dei presupposti della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, l’Amministrazione finanziaria non può sindacare il merito delle scelte imprenditoriali negando la deducibilità del costo sulla base della sola sproporzione tra esborso e utilità attesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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