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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17315/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, confermando quindi il quadro decisorio di merito quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio già rideterminato dalla Corte d'appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva rideterminato la pena in tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda per porto abusivo di armi. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, in subordine, per la mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975. La Corte di cassazione rilevava che la decisione di merito aveva motivato in modo congruo il diniego valorizzando la notevole lunghezza dei due coltelli portati, le modalità del fatto (commesso di notte e in violazione delle prescrizioni vigenti nel periodo dell'emergenza Covid-19) e i precedenti dell'imputato, tra cui rapine e altri reati con minaccia o violenza. Si osservava inoltre che il ricorso si limitava a riproporre le censure già formulate in appello senza confutare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato di porto abusivo di armi; la Corte ne applica la disciplina anche ai fini della valutazione della lieve entità del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando, nel caso concreto, il fatto e la personalità dell'imputato escludano la meritevolezza della non punibilità, anche in presenza di porto abusivo di arma impropria.

  • art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975

    L'attenuante della lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto e della personalità del reo; è negabile in presenza di strumenti offensivi di notevole dimensione, modalità del fatto aggravanti e precedenti penali rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di porto abusivo di armi, la valutazione sulla lieve entità del fatto non può essere limitata al solo dato materiale dello strumento portato, ma deve considerare complessivamente le modalità della condotta e la personalità dell'imputato.
  • La presenza di gravi precedenti penali, specie se riferiti a reati commessi con violenza o minaccia, può giustificare il diniego dell'attenuante della lieve entità e incidere negativamente anche sulla valutazione di particolare tenuità del fatto.
  • Il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto nel porto abusivo di arma impropria può precludere il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., quando il fatto concreto non presenti un'offensività minima.
  • È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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