Cassazione Penale, Sentenza n. 49579/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di Cassazione dell'8/09/2021; la difesa censurava il calcolo della prescrizione per il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da soggetto privato, sostenendo che non dovevano essere computati due rinvii di 196 e 258 giorni (tot. 454 giorni) e che, di conseguenza, il reato si era estinto per prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha ritenuto che la Cassazione avesse correttamente computato i periodi di rinvio (196 e 258 giorni) in relazione alle richieste delle parti (attesa della depenalizzazione ex art. 485 c.p. e analoga richiesta) e che la censura prospettata costituisse, se rilevante, un errore di diritto e non un errore di fatto/percezione rimediabile con l'art. 625-bis. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario contro le decisioni della Corte di cassazione è ammissibile soltanto per errori di fatto riconducibili a sviste o a errori di percezione nella lettura degli atti; non è idoneo a correggere valutazioni giuridiche o errori iuris.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico dell'autore del ricorso inammissibile; applicata nel caso concreto con liquidazione di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; richiamata per sottolineare che certi rilievi attengono alla normale impugnazione ordinaria e non possono essere trasformati in errori di fatto per il rimedio straordinario.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Non consente di presumere che argomenti non riprodotti in ricorso non siano stati letti; è onere del ricorrente dimostrare che l'omesso esame derivi da una svista percettiva decisiva.
art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Richiama il principio secondo cui le disposizioni che derogano all'intangibilità del giudicato vanno interpretate restrittivamente; il rimedio straordinario non può estendersi oltre i casi espressamente previsti.
art. 485 c.p.
Menzi onata nella motivazione come oggetto della richiesta di rinvio (attesa dell'approvazione della legge di depenalizzazione), circostanza considerata dalla Corte ai fini del computo dei rinvii.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020)
Giurisprudenza consolidata che delimita l'errore di fatto ammissibile con il rimedio straordinario e afferma che l'omessa motivazione può costituire errore di fatto solo se derivante da una manifesta svista materiale che abbia determinato una decisione inevitabilmente diversa.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori di fatto riconducibili a sviste o a errori di percezione nella lettura degli atti e non per questioni di diritto o per valutazioni giuridiche autonome.
- Se una censura attiene alla natura giuridica di un atto o alla corretta qualificazione di un rinvio, essa costituisce tipicamente un errore iuris e non è rimediabile con il 625-bis; va proposto con i mezzi ordinari di impugnazione.
- L'omesso esame di un motivo può integrare errore di fatto soltanto quando emerga che il motivo non sia stato letto per svista materiale e che la decisione sarebbe stata inevitabilmente diversa; il ricorrente ha l'onere di dimostrarlo.
- I periodi di rinvio disposti su istanza delle parti (es. attesa di provvedimenti legislativi) possono essere computati nel calcolo della prescrizione salvo che risultino, dai fatti e dagli atti, circostanze che escludano la loro rilevanza; la loro qualificazione è questione giuridica.
- In situazioni analoghe, prima di proporre un ricorso straordinario ex art. 625-bis conviene verificare se la doglianza sia effettivamente riconducibile a errore di percezione e non a tema di diritto; in caso contrario il rimedio sarà verosimilmente inammissibile e si rischiano condanne alle spese e ammende.
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