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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49579/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di Cassazione dell'8/09/2021; la difesa censurava il calcolo della prescrizione per il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da soggetto privato, sostenendo che non dovevano essere computati due rinvii di 196 e 258 giorni (tot. 454 giorni) e che, di conseguenza, il reato si era estinto per prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha ritenuto che la Cassazione avesse correttamente computato i periodi di rinvio (196 e 258 giorni) in relazione alle richieste delle parti (attesa della depenalizzazione ex art. 485 c.p. e analoga richiesta) e che la censura prospettata costituisse, se rilevante, un errore di diritto e non un errore di fatto/percezione rimediabile con l'art. 625-bis. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario contro le decisioni della Corte di cassazione è ammissibile soltanto per errori di fatto riconducibili a sviste o a errori di percezione nella lettura degli atti; non è idoneo a correggere valutazioni giuridiche o errori iuris.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a carico dell'autore del ricorso inammissibile; applicata nel caso concreto con liquidazione di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; richiamata per sottolineare che certi rilievi attengono alla normale impugnazione ordinaria e non possono essere trasformati in errori di fatto per il rimedio straordinario.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Non consente di presumere che argomenti non riprodotti in ricorso non siano stati letti; è onere del ricorrente dimostrare che l'omesso esame derivi da una svista percettiva decisiva.

  • art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiama il principio secondo cui le disposizioni che derogano all'intangibilità del giudicato vanno interpretate restrittivamente; il rimedio straordinario non può estendersi oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 485 c.p.

    Menzi onata nella motivazione come oggetto della richiesta di rinvio (attesa dell'approvazione della legge di depenalizzazione), circostanza considerata dalla Corte ai fini del computo dei rinvii.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020)

    Giurisprudenza consolidata che delimita l'errore di fatto ammissibile con il rimedio straordinario e afferma che l'omessa motivazione può costituire errore di fatto solo se derivante da una manifesta svista materiale che abbia determinato una decisione inevitabilmente diversa.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori di fatto riconducibili a sviste o a errori di percezione nella lettura degli atti e non per questioni di diritto o per valutazioni giuridiche autonome.
  • Se una censura attiene alla natura giuridica di un atto o alla corretta qualificazione di un rinvio, essa costituisce tipicamente un errore iuris e non è rimediabile con il 625-bis; va proposto con i mezzi ordinari di impugnazione.
  • L'omesso esame di un motivo può integrare errore di fatto soltanto quando emerga che il motivo non sia stato letto per svista materiale e che la decisione sarebbe stata inevitabilmente diversa; il ricorrente ha l'onere di dimostrarlo.
  • I periodi di rinvio disposti su istanza delle parti (es. attesa di provvedimenti legislativi) possono essere computati nel calcolo della prescrizione salvo che risultino, dai fatti e dagli atti, circostanze che escludano la loro rilevanza; la loro qualificazione è questione giuridica.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre un ricorso straordinario ex art. 625-bis conviene verificare se la doglianza sia effettivamente riconducibile a errore di percezione e non a tema di diritto; in caso contrario il rimedio sarà verosimilmente inammissibile e si rischiano condanne alle spese e ammende.

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