Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1583/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Comune di Casapesenna prot. n. 23621 del 25 marzo 2026, avente ad oggetto “Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies e 19 c4 della Legge n. 241/1990, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata in data 12/09/2025 prot. SUAP 0091527 per l'installazione di ‘Impianto Tecnologico di Radiotelecomunicazioni per Telefonia Cellulare’ sito nella IV Traversa di Via Orazio del Comune di Casapesenna- f.2 p.lla 5936 NCT - Ditta ILIAD ITALIA SPA.”; del provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Casapesenna prot. n. 2898 del 12 marzo 2026; ove occorrer possa, degli artt. 3 e 6 del Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile del Comune di Casapesenna, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 29 luglio 2004; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202602978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della SCIA relativa all'installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare, nonché atto del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di annullamento in autotutela della SCIA presentata per l'installazione di un impianto di telefonia cellulare, adottato ai sensi dell'art. 21-nonies e dell'art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990. Sono stati inoltre impugnati l'atto del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, le disposizioni del regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti, rinviando alle complesse questioni processuali e sostanziali prospettate nel ricorso.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha esaminato nel merito le questioni processuali e sostanziali, che ha qualificato come complesse e bisognose di approfondimento nella sede di merito. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, senza adottare una misura cautelare di sospensione espressa. L'udienza pubblica è stata fissata per il 13 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa del provvedimento comunale di annullamento in autotutela; l'ordinanza non ne esamina i presupposti applicativi.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Richiamato quale ulteriore base normativa del provvedimento comunale di annullamento della SCIA; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione concreta.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda cautelare incidentale; il TAR non concede né nega espressamente la sospensione, ritenendo sufficiente la fissazione dell'udienza di merito.

  • artt. 3 e 6 del Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile

    Disposizioni regolamentari impugnate in via eventuale; il loro esame è rinviato alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.