Sentenza del 09/05/2018 n. 3006 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso per revocazione - Ammissibilità - Errore di fatto - Requisiti - Applicazione art. 395, n. 4 c.p.c. - Ragionamento giuridico - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la decisione deducendo un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. La revocazione è ammissibile solo quando il giudice sia incorso in un errore di percezione, risultante dagli atti o dai documenti di causa: deve avere supposto l'esistenza di un fatto la cui verità era incontestabilmente esclusa oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente accertata. L'errore deve essere materiale, oggettivo e immediatamente rilevabile, e non deve riguardare un fatto che abbia costituito oggetto di discussione e di decisione.
La decisione
La censura non può fondarsi su un diverso apprezzamento delle prove, su una contestazione del ragionamento giuridico o su un'errata interpretazione della normativa. Dal principio enunciato consegue che la revocazione è esclusa quando si tende semplicemente a rimettere in discussione la valutazione giuridica o fattuale già compiuta dal giudice. Il testo non indica gli estremi del caso concreto né una statuizione espressa di accoglimento o rigetto; il principio affermato conduce comunque all'inammissibilità della revocazione se l'errore denunciato è solo giuridico o valutativo.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La norma consente la revocazione soltanto per un errore percettivo e materiale, immediatamente verificabile dagli atti, relativo alla supposizione dell'esistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o dell'inesistenza di un fatto positivamente accertato, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e di pronuncia.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata come ulteriore grado di giudizio.
- L'errore deve riguardare la percezione materiale di un fatto risultante dagli atti, non la valutazione delle prove o l'interpretazione delle norme.
- Non è ammissibile la revocazione per contestare il ragionamento giuridico, la motivazione o il diverso apprezzamento di fatti già discussi e decisi.
- Prima di proporre revocazione occorre verificare che l'errore sia oggettivamente documentabile, immediatamente rilevabile e decisivo per la sentenza.
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