Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 3006 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ricorso per revocazione - Ammissibilità - Errore di fatto - Requisiti - Applicazione art. 395, n. 4 c.p.c. - Ragionamento giuridico - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la decisione deducendo un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. La revocazione è ammissibile solo quando il giudice sia incorso in un errore di percezione, risultante dagli atti o dai documenti di causa: deve avere supposto l'esistenza di un fatto la cui verità era incontestabilmente esclusa oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente accertata. L'errore deve essere materiale, oggettivo e immediatamente rilevabile, e non deve riguardare un fatto che abbia costituito oggetto di discussione e di decisione.

La decisione

La censura non può fondarsi su un diverso apprezzamento delle prove, su una contestazione del ragionamento giuridico o su un'errata interpretazione della normativa. Dal principio enunciato consegue che la revocazione è esclusa quando si tende semplicemente a rimettere in discussione la valutazione giuridica o fattuale già compiuta dal giudice. Il testo non indica gli estremi del caso concreto né una statuizione espressa di accoglimento o rigetto; il principio affermato conduce comunque all'inammissibilità della revocazione se l'errore denunciato è solo giuridico o valutativo.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, codice di procedura civile

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La norma consente la revocazione soltanto per un errore percettivo e materiale, immediatamente verificabile dagli atti, relativo alla supposizione dell'esistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o dell'inesistenza di un fatto positivamente accertato, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e di pronuncia.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata come ulteriore grado di giudizio.
  • L'errore deve riguardare la percezione materiale di un fatto risultante dagli atti, non la valutazione delle prove o l'interpretazione delle norme.
  • Non è ammissibile la revocazione per contestare il ragionamento giuridico, la motivazione o il diverso apprezzamento di fatti già discussi e decisi.
  • Prima di proporre revocazione occorre verificare che l'errore sia oggettivamente documentabile, immediatamente rilevabile e decisivo per la sentenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.