Sentenza n. 988/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza 789/2024 (R.G. 12059/2022) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 23.02.2024 , e notificata il 01.03.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme mediante emissione della Carta del docente o di analoghi buoni elettronici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di somme in favore delle docenti mediante emissione della Carta del docente o di analoghi buoni elettronici, oltre alle spese di lite in favore dei difensori antistatari per alcune delle beneficiarie. Il ricorso è stato fondato sull'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. È stata inoltre richiesta la rivalutazione monetaria delle somme dovute e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere su istanza di parte. Il commissario ad acta deve svolgere l'incarico obbligatoriamente e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; l'incarico è senza compenso, trattandosi di dirigente dell'amministrazione resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata riconosciuta, a carico dell'amministrazione e sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. È stata invece respinta la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta dal giudice ordinario nel titolo azionato e comunque non documentata nella misura necessaria a superare gli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in euro 857,00, oltre accessori, in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, la penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azionabilità dell'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere applicata quale misura coercitiva indiretta per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola relativa alla nomina del commissario ad acta senza compenso, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, utilizzata in via analogica per escludere il compenso del commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
In materia retributiva esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi; per i crediti successivi al 31 dicembre 1994 la rivalutazione può essere riconosciuta solo per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali, che in tal caso non spettano.
art. 26 c.p.a.
Costituisce base normativa per la condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio generale per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
- Il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una condanna pecuniaria dell'amministrazione.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione inadempiente e l'incarico rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può riconoscere una rivalutazione monetaria non attribuita dal titolo esecutivo; per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, inoltre, la rivalutazione non è cumulabile con gli interessi legali e può spettare soltanto per l'eventuale eccedenza, adeguatamente documentata, rispetto a questi ultimi.
- Il munus di commissario ad acta o di ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né precluso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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