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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 3352 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Definitività accertamento s.n.c. - Cartella di pagamento nei confronti del socio solidalmente responsabile - Impugnazione nel merito - Ammissibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per l'anno 1998, sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di accertamento notificato alla sola società e di non aver partecipato al precedente giudizio promosso dalla società, dichiarato inammissibile. Ha contestato sia la possibilità di applicare nei suoi confronti gli effetti dell'accertamento sociale, sia il merito della pretesa tributaria, con particolare riferimento al regime IVA del margine per la compravendita di autovetture usate provenienti dalla Germania, alla determinazione induttiva dell'IRAP, alle sanzioni e alla necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha stabilito che il socio di una s.n.c., impugnando il primo atto della riscossione notificatogli, può contestare anche nel merito l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, se tale avviso non gli è stato notificato, anche quando il ricorso della società sia stato dichiarato inammissibile. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del socio e dichiarato illegittimi sia l'avviso di accertamento sia la cartella di pagamento. Ha ritenuto corretto l'applicazione del regime del margine per le auto usate, escludendo l'assoggettamento IVA sull'intero prezzo di vendita, e ha escluso la correttezza della determinazione induttiva dell'IRAP, dovuta sul margine effettivo. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2291 c.c.

    Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

    La responsabilità solidale e illimitata del socio consente all'Amministrazione di agire nei suoi confronti per i debiti tributari della società, anche se il socio non ha partecipato agli atti impositivi; tuttavia, il socio deve poter contestare la pretesa nel merito quando riceve per la prima volta un atto della riscossione.

  • Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Il contribuente può impugnare l'atto notificatogli unitamente agli atti precedenti non notificati.

    La cartella di pagamento può essere impugnata anche per vizi e questioni di merito dell'avviso di accertamento presupposto che non sia stato notificato al destinatario.

  • Art. 40, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione è stata richiamata in relazione all'accertamento dei redditi della società e alla possibilità di far valere nei confronti dei soci gli effetti dell'accertamento sociale.

  • Art. 2304 c.c.

    La preventiva escussione del patrimonio sociale non è necessaria per notificare al socio la cartella e munirsi di un titolo nei suoi confronti; la cartella è considerata atto prodromico all'esecuzione e non richiede che l'Amministrazione dimostri previamente l'incapienza della società.

  • Art. 37 e art. 36 del d.l. n. 41/1995

    Per la rivendita di beni usati acquistati nell'ambito del regime del margine, l'IVA deve essere calcolata sul margine tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, non sull'intero corrispettivo. Le operazioni non sono trattate come normali acquisti intracomunitari ai fini dell'integrazione dell'IVA.

  • Art. 50, comma 6, d.l. n. 331/1993

    L'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari non può essere applicato, con le relative sanzioni, a operazioni che rientrano nel regime del margine e non costituiscono acquisti intracomunitari ordinari.

  • D.lgs. n. 472/1997 e art. 11 d.lgs. n. 471/1997

    Le questioni relative alla responsabilità del socio per le sanzioni tributarie sono state sollevate, ma sono rimaste assorbite dall'accoglimento delle censure principali.

Massime di principio

  • Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che riceve per la prima volta una cartella può contestare non solo i vizi propri della cartella, ma anche l'esistenza, la validità e il merito dell'accertamento emesso contro la società, se tale accertamento non gli è stato notificato.
  • La definitività dell'accertamento nei confronti della società non impedisce al socio non informato di esercitare il proprio diritto di difesa, poiché il giudicato formatosi in un processo al quale egli non ha partecipato non può privarlo della possibilità di contestare la pretesa.
  • La responsabilità solidale del socio consente all'Amministrazione di notificare direttamente la cartella al socio senza preventiva escussione della società; ciò non elimina però il diritto del socio di impugnare la pretesa tributaria.
  • Quando una disciplina fiscale speciale, come il regime del margine per i beni usati, determina la base imponibile, l'Amministrazione non può sostituirla con il calcolo dell'imposta sull'intero prezzo di vendita.
  • La determinazione induttiva dell'imposta deve essere adeguatamente giustificata e non è corretta quando l'Amministrazione dispone di fatture e documentazione contabile idonee a determinare puntualmente ricavi, costi e margini.
  • Le contestazioni nuove, introdotte per la prima volta in appello o nel giudizio di rinvio oltre i limiti consentiti, possono essere dichiarate inammissibili anche se astrattamente fondate.

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