Ordinanza n. 436/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1064/2022 della Corte d’Appello di Catanzaro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento della Provincia di Crotone all’obbligo di dare piena esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1064/2022, secondo quanto ordinato dalla sentenza del TAR Calabria n. 722/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (ente creditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza, il TAR aveva dichiarato l’obbligo della Provincia di Crotone di eseguire la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro entro centoventi giorni, nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Crotone quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Prefetto aveva delegato un funzionario, che si era insediato il 30 dicembre 2024. Il commissario aveva riferito di avere svolto attività di mediazione tra le amministrazioni e che la Provincia debitrice avrebbe avviato la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, chiedendo una proroga. Dopo una precedente istruttoria e la concessione di un primo termine ulteriore di novanta giorni, il commissario ha rappresentato l’avanzato stato dell’esecuzione e ha chiesto un’ulteriore proroga. La Provincia di Catanzaro ha sollecitato una rapida definizione dell’esecuzione.
La decisione
Il TAR accoglie l’istanza di ulteriore proroga, ritenendola sufficientemente motivata in ragione dell’avanzato stato dell’esecuzione, documentato nella relazione del commissario ad acta dell’11 febbraio 2026. Assegna al commissario ulteriori sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per completare l’esecuzione, imponendogli di procedere in tempi celeri e definiti e, se necessario, di sostituirsi agli organi ordinari dell’amministrazione ai fini dell’approvazione del debito fuori bilancio e dell’accensione di un prestito presso la Cassa depositi e prestiti, così da saldare integralmente il debito per sorte capitale e interessi. Fissa una nuova camera di consiglio per il 20 maggio 2026, allo scopo di verificare lo stato della procedura.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando l’istanza sia adeguatamente motivata e risulti documentato l’avanzato stato dell’esecuzione, fermo l’obbligo di completare l’attività in tempi celeri e definiti.
- Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione del giudicato può sostituirsi agli organi ordinari dell’amministrazione inadempiente per adottare gli atti necessari al soddisfacimento integrale del credito riconosciuto dal giudicato, inclusi, ove necessari, l’approvazione del debito fuori bilancio e l’attivazione del finanziamento destinato al pagamento.
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