Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 8556 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia, che aveva dichiarato decaduta l'amministrazione dalla riscossione dell'ICI 1999 per tardiva notifica della cartella. Con i primi due motivi ha sostenuto che, trattandosi di un rapporto tributario ancora pendente al 1° gennaio 2007 per effetto del giudizio promosso dalla società contro l'avviso di accertamento, dovesse applicarsi il nuovo termine triennale previsto dalla legge n. 296 del 2006, decorrente dalla definitività dell'accertamento e non il precedente termine biennale decorrente dalla notifica dell'avviso. Il terzo motivo, relativo alla motivazione della cartella e alla legittimazione passiva del Comune, era subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo applicabile ai rapporti tributari pendenti al 1° gennaio 2007 il termine triennale previsto dall'art. 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006. Poiché l'accertamento era divenuto definitivo il 18 giugno 2010 e la cartella era stata notificata entro il successivo triennio, non si era verificata alcuna decadenza. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della M.F. s.r.l. La società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12

    31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al contribuente dell'avviso di liquidazione o di accertamento

    Prevedeva il termine biennale per la riscossione dell'ICI, ma è stato ritenuto non applicabile ai rapporti tributari ancora pendenti al 1° gennaio 2007, essendo stato sostituito dalla disciplina successiva.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 163

    31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

    Introduce un nuovo termine triennale di decadenza, con durata e decorrenza diverse rispetto al precedente termine biennale. Il termine decorre dalla definitività dell'accertamento.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 171

    anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge

    Estende la nuova disciplina ai rapporti tributari non ancora esauriti al 1° gennaio 2007, compresi quelli interessati da una controversia giudiziaria ancora pendente.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lettera e)

    Ha abrogato la precedente disciplina decadenziale dell'ICI contenuta nell'art. 12 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una nuova norma modifica i termini di decadenza per la riscossione tributaria e prevede espressamente l'applicazione ai rapporti pendenti, essa può applicarsi ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore, anche se l'accertamento o il ruolo erano già stati impugnati.
  • Per i rapporti tributari pendenti, il termine di riscossione va calcolato secondo la nuova disciplina e non secondo il termine previgente, anche qualora quest'ultimo sarebbe già scaduto prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
  • Nel caso esaminato, la pendenza di un giudizio sull'avviso di accertamento impediva di considerare definitivamente esaurito il rapporto tributario; il termine decorreva quindi dalla definitività dell'accertamento, ossia dal passaggio in giudicato della decisione.
  • Ai fini della decadenza, è essenziale verificare la data di definitività dell'accertamento e confrontarla con la data di formazione o notificazione dell'atto di riscossione secondo il termine applicabile.
  • Le questioni non esaminate dal giudice di merito, oppure non riproposte tempestivamente dalla parte interessata, non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.