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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-401/22

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 February 2026. — Cargolux Airlines International SA v European Commission. — Appeal – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for airfreight – Decision of the European Commission finding an infringement of Article 101 TFEU, Article 53 of the Agreement on the European Economic Area and Article 8 of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport – Coordination of elements of the price of air freight services (fuel surcharge, security surcharge and refusal to pay commission on surcharges) – Inbound freight services – Territorial jurisdiction of the Commission – Qualified effects – Single and continuous infringement taken as a whole – Substitution of grounds – Restriction of competition ‘by object’ – Examination of the legal and economic context – Scope – Criteria for characterising a single and continuous infringement – Liability for all the forms of conduct comprising that infringement – Conditions – Duration of participation in such an infringement – Lack of evidence of participation in an element of that infringement during significant periods of time – Equal treatment. — Case C-401/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto integralmente l’appello di Cargolux contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione nel cartello airfreight. La Corte ha ritenuto corretta la giurisdizione della Commissione sui servizi inbound sulla base del test degli effetti qualificati e ha confermato la qualificazione dell’intesa come restrizione della concorrenza per oggetto. Ha inoltre confermato la nozione di infrazione unica e continuata e la responsabilità di Cargolux per i diversi elementi del cartello, respingendo anche le censure su onere della prova, motivazione ed equal treatment. La sanzione di 79 milioni di euro è quindi rimasta invariata.

Ricorso per cassazione contro la decisione che ha confermato la sanzione nel cartello airfreight: giurisdizione extraterritoriale della Commissione, qualificazione come restrizione per oggetto, qualificazione come infrazione unica e continuata e imputazione della partecipazione di Cargolux.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel confermare: 1) la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE ai servizi di trasporto aereo in bound sulla base del test degli effetti qualificati; 2) la qualificazione del coordinamento sui supplementi carburante, sicurezza e commissione come restrizione della concorrenza per oggetto; 3) la sussistenza di un’unica e continuata infrazione; 4) la responsabilità di Cargolux per tutti gli aspetti dell’infrazione e la misura della sanzione, anche alla luce del principio di parità di trattamento e dell’onere della prova.

Principio di diritto

La Corte conferma che la Commissione può fondare la propria giurisdizione su condotte poste in essere fuori dall’Unione o dallo SEE quando tali condotte producano effetti qualificati, cioè immediati, sostanziali e prevedibili, sul mercato UE/SEE; tale test è autonomo rispetto alla qualificazione sostanziale dell’intesa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Inoltre, in un cartello orizzontale di fissazione di elementi di prezzo, l’analisi del contesto economico e giuridico può essere limitata a quanto strettamente necessario per affermare una restrizione per oggetto. Infine, la Corte ribadisce che per un’infrazione unica e continuata non è necessario dimostrare un nesso di complementarità tra tutti i comportamenti e che, in presenza di elementi probatori complessivi e coerenti, l’assenza di prova in alcuni periodi non impedisce di imputare a un’impresa una partecipazione ininterrotta, salvo prova di interruzione o dissociazione pubblica; nel caso di specie, nessun errore di diritto, distorsione o violazione del principio di parità di trattamento è stato dimostrato, sicché il ricorso è respinto e la multa resta invariata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Linee guida del 2006 sul metodo di fissazione delle ammende
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 20 e 21

Cartello airfreight: giurisdizione della Commissione, restrizione per oggetto e infrazione unica e continuata

La Corte di giustizia, quinta sezione, decide in sede di impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione nel caso AT.39258 – Airfreight. La controversia riguarda la partecipazione di Cargolux a un cartello mondiale sui supplementi carburante, sicurezza e mancata corresponsione di commissioni ai freight forwarders.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato l’indagine a seguito di una domanda di immunità e di ispezioni a sorpresa nel 2006. Con decisione del 2017 aveva accertato una singola e continuata infrazione degli articoli 101 TFUE, 53 dell’Accordo SEE e 8 dell’Accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo, riferita a varie rotte e a diversi periodi, imponendo a Cargolux una multa di 79 milioni di euro. Il Tribunale, investito dell’azione di annullamento, aveva respinto i motivi di ricorso e confermato la sanzione, pur correggendo alcuni profili fattuali ma senza ridurre l’ammenda.

Normativa e quadro giuridico richiamato

La Corte richiama in particolare:

  • articolo 101 TFUE;
  • articolo 53 dell’Accordo SEE;
  • articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
  • articolo 263 TFUE;
  • articolo 56 dello Statuto della Corte;
  • articoli 184 e 138 del regolamento di procedura;
  • regolamento (CE) n. 1/2003 e linee guida del 2006 sul calcolo delle ammende.

Giurisdizione della Commissione sui servizi inbound

Sul primo motivo, la Corte afferma che il test degli effetti qualificati è sufficiente, in diritto internazionale pubblico, per fondare la giurisdizione della Commissione su condotte tenute al di fuori dell’Unione o dello SEE. Il test dell’attuazione e quello degli effetti qualificati sono alternativi, non cumulativi. La Corte respinge quindi l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto dimostrare, secondo il solo test dell’attuazione, un effetto diretto nel mercato interno.

Quanto alla concreta applicazione del test, la Corte conferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto prevedibile, immediato e sostanziale l’effetto del cartello sui prezzi dei servizi di spedizione e, a cascata, sui prezzi dei beni importati nello SEE. La previsione dell’effetto è stata desunta dalla struttura del mercato, dalla funzione dei freight forwarders come intermediari e dalla natura del prezzo del trasporto come costo variabile. La sostanzialità è stata valutata alla luce della durata, dell’oggetto e dell’ampiezza dell’intesa; l’immediatezza è stata ritenuta sussistente perché l’aumento dei costi poteva riflettersi senza rottura del nesso causale sul livello dei prezzi finali.

Restrizione della concorrenza per oggetto

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che per i cartelli orizzontali di fissazione dei prezzi l’analisi del contesto economico e giuridico può essere limitata a quanto strettamente necessario. Poiché la condotta riguardava elementi del prezzo e mirava a eliminare l’incertezza competitiva nel settore, il Tribunale ha correttamente ritenuto sufficiente il ragionamento della Commissione.

La Corte precisa inoltre che il fatto che il cartello abbia riguardato solo alcuni elementi del prezzo, e non il prezzo finale complessivo, non impedisce la qualificazione come restrizione per oggetto: anche la fissazione di componenti del prezzo è, per sua natura, idonea a produrre effetti anticoncorrenziali, specie di aumento dei prezzi e cattiva allocazione delle risorse.

Infrazione unica e continuata

Sul terzo motivo, la Corte conferma che non è necessario dimostrare un nesso di complementarità tra tutte le condotte per qualificare una pluralità di comportamenti come infrazione unica e continuata. Ciò che conta è l’esistenza di un piano complessivo e di un obiettivo identico idoneo a falsare la concorrenza. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che i diversi elementi del cartello facessero parte di un’unica strategia coordinata.

Responsabilità di Cargolux e periodi senza prove dirette

Sul quarto motivo, la Corte respinge le censure relative alla partecipazione di Cargolux all’elemento della mancata corresponsione di commissioni e a quello del security surcharge. In particolare, la Corte ricorda che l’assenza di prova diretta in alcuni periodi non esclude la continuità dell’infrazione o della partecipazione dell’impresa, se esistono indizi oggettivi e coerenti che consentono di inferire la prosecuzione della condotta. In caso di lunghi periodi senza partecipazione diretta a incontri collusivi, la Commissione non può limitarsi alla mancanza di dissociazione pubblica, ma deve valorizzare anche altri elementi: nel caso di specie, tale onere è stato ritenuto assolto.

La Corte esclude anche la violazione del principio di parità di trattamento: Cargolux non si trovava in una situazione comparabile a quella di British Airways o di SAS Cargo Group and Others, sicché non vi era obbligo di applicare la medesima riduzione della sanzione. È inoltre respinta la censura di motivazione insufficiente: il Tribunale aveva spiegato in modo sufficiente le ragioni della conferma della responsabilità e della mancata riduzione ulteriore della multa.

Dispositivo

Poiché nessun motivo di appello è stato accolto, la Corte respinge integralmente il ricorso e condanna Cargolux alle spese. La multa di 79 milioni di euro resta pertanto confermata.

Come è indicizzato

Materiediritto della concorrenzacartellitrasporto aereogiurisdizione extraterritorialesanzioni amministrative

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