Cassazione Penale, Sentenza n. 49540/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perrone impugnava per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e per vizi di motivazione e calcolo della pena. Cozzella proponeva sei motivi: insufficienza del quadro probatorio per le rapine contestate (capo A); errore nell'applicazione degli artt. 628 c.p. e 192 c.p.p.; contraddittorietà sui profili identificativi (in particolare esclusione della sua responsabilità per la rapina in danno del Romano); contestazione sull'uso delle armi (sostegno che fossero giocattolo); violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza per la riqualificazione della rapina in ricettazione (capo B) senza adeguata contestazione, con conseguente nullità; esclusione ingiustificata delle attenuanti generiche nonostante comportamento collaborativo; errore nel calcolo complessivo della pena.
La decisione
Per Perrone: ricorso infondato; confermato il rigetto delle attenuanti generiche e condanna alle spese processuali. Per Cozzella: ricorso parzialmente accolto: confermate le condanne per le rapine indicate nel capo A) ma annullata senza rinvio la condanna per il reato di ricettazione (riqualificazione del capo B)) per violazione del principio di correlazione; trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni sulla notitia criminis; eliminate le pene in continuazione riferite alla ricettazione e ai reati di lesione, porto e detenzione d'arma derivanti dalla riqualificazione; pena complessiva per i reati residui (rapine sub A) determinata in anni 4, mesi 5 e giorni 20 di reclusione (con i relativi calcoli esplicitati nella motivazione). Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
riferito ai criteri per l'individuazione della pena base e della sua modulazione nel giudizio di merito; utilizzato nel contesto della determinazione del trattamento sanzionatorio
art. 133 c.p.
richiamato in relazione agli effetti della condotta successiva al reato e alla valenza della rinuncia ai motivi d'appello sulla capacità a delinquere, come possibile elemento per le attenuanti
art. 62-bis c.p.
esaminata la richiesta delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la sola rinuncia ai motivi d'appello non sia di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento ex art. 62-bis in assenza di elementi positivi di pentimento o volontà riparatoria
art. 616 c.p.p.
richiamato per l'effetto del rigetto del ricorso (condanna alle spese processuali del ricorrente)
art. 522 c.p.p.
applicato per dichiarare nulla la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la ricettazione non prevista nella contestazione originaria, quindi violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione
art. 521 c.p.p.
richiamato in relazione alle norme processuali a pena di nullità (difetto di contestazione in ordine alla riqualificazione del reato)
art. 628 c.p.
menzionato nei motivi di ricorso di Cozzella relativi alla corretta applicazione delle norme sulla rapina; la Corte ha verificato la conformità della motivazione rispetto al contestato
art. 192 c.p.p.
richiamato tra le norme contestate relative alla valutazione della prova e alla sua adeguata formazione nel processo, ma i motivi relativi sono stati ritenuti infondati
art. 533 c.p.p.
richiamato nei principi di giudizio in sede di legittimità (standard "al di là di ogni ragionevole dubbio"): la Corte di cassazione limita il sindacato valutativo salvo manifesta illogicità della motivazione
artt. 582, 585 c.p.
norme relative alle lesioni e alla rapina; richiamate nella ricostruzione delle imputazioni poi parzialmente rideterminate in sede di cassazione
legge 895/1967 (artt. 2, 4, 7)
norme in materia di detenzione e porto di armi: la Corte ha rilevato che alcune pene connesse a tali reati dovevano essere eliminate a seguito dell'annullamento della riqualificazione del capo B)
Massime di principio
- La sola rinuncia ai motivi d'appello o un "comportamento processuale collaborativo" non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: occorrono elementi positivi di pentimento, volontà riparatoria o comportamenti successivi rilevanti.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è limitato: il ricorso può riuscire solo in presenza di carenze motivazionali manifeste, illogicità decisive o travisamento macroscopico delle risultanze probatorie, soprattutto se esistono due pronunce conformi dei giudici di merito.
- La riqualificazione dell'imputazione in un reato meno grave richiede che la nuova contestazione sia comunque correlata a quanto già addebitato: se la nuova fattispecie introduce elementi non contestati (es. la consapevolezza della provenienza del bene nella ricettazione) può scattare la nullità per violazione del diritto di difesa.
- Per la condanna per ricettazione è necessario che sia contestata e dimostrata la consapevolezza dell'origine delittuosa del bene; la mera presenza sul mezzo o l'uso dello stesso non sono automaticamente sufficienti senza prova della conoscenza.
- Se in sede di annullamento viene eliminato un capo di imputazione utilizzato per incrementi o continuazioni, il giudice di legittimità o il giudice del merito devono ricalcolare la pena complessiva eliminando gli aumenti non più pertinenti.
- Quando la motivazione del giudice di merito si fonda su più elementi (video, dichiarazioni, ammissioni di terzi), la Corte di cassazione valuta la congruenza e la coerenza logica complessiva prima di rimettere in discussione le risultanze probatorie.
- La trasmissione degli atti al Pubblico Ministero a seguito di annullamento senza rinvio è la via corretta quando la sentenza è nulla per violazione del principio di correlazione e occorre verifica sulla sussistenza della notitia criminis per il nuovo reato contestato.
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