Cassazione Penale, Sentenza n. 1567/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (una dal GUP di Napoli e una dal GUP di Torre Annunziata) e aveva rideterminato la pena complessiva portandola a 5 anni e € 17.000. Il ricorrente censurava in particolare la determinazione sproporzionata della pena per il reato 'satellite', la mancata risoluzione prima del cumulo interno ex art. 81 c.p. pen. (alterando le proporzioni sanzionatorie) e la mancata applicazione della decurtazione prevista dall'art. 444 c.p.p. per la pena derivante dal patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per motivi procedurali: ha ritenuto inammissibile la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva perché non è stata rispettata la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. per le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (mancata investitura formale del Pubblico Ministero e mancanza di indicazione che la pena fosse determinata nei limiti di cui all'art. 444). Tale inammissibilità travolge l'ordinanza impugnata, che è stata annullata senza rinvio; gli atti sono trasmessi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per il prosieguo, lasciando all'interessato la possibilità di riproporre validamente la domanda secondo le forme di legge.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è necessario che la pena sia determinata nei limiti indicati dall'art. 444 e che la parte investa il Pubblico Ministero della richiesta, per ottenere il suo consenso o dissenso; il mancato rispetto di questo modulo rende la domanda inammissibile.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento; definisce limiti sanzionatori e prevede una riduzione della pena (decurtazione) per il reato per cui è stato stipulato l'accordo, limite entro cui deve rimanere anche la determinazione in sede esecutiva.
art. 81 cod. pen.
Disciplina il cumulo delle pene; la Corte osserva che, per rispettare le proporzioni sanzionatorie, il giudice dell'esecuzione dovrebbe considerare e sciogliere eventuali cumuli interni prima di procedere alla rideterminazione complessiva.
art. 73 DPR n. 309 del 1990
Norma sostanziale di riferimento per i reati di stupefacenti contestati; la decisione riguarda la continuazione tra condanne relative a reati disciplinati da questa norma.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio vizi di ammissibilità e di pronunciarsi anche al di fuori dei motivi di ricorso; la Corte ha quindi potuto dichiarare l'inammissibilità della domanda pur senza che ciò fosse dedotto tra i motivi.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze di patteggiamento deve essere presentata rispettando l'art. 188 disp. att.: la pena va determinata nei limiti dell'art. 444 c.p.p. e il Pubblico Ministero deve essere investito della richiesta per esprimere consenso o dissenso.
- Se il Pubblico Ministero dissente, il giudice dell'esecuzione ha un ruolo suppletivo e può comunque decidere, ma la procedura formale (coinvolgimento e verbalizzazione della posizione del PM) deve essere comunque rispettata per evitare inammissibilità.
- In presenza di sentenze di patteggiamento occorre applicare la decurtazione prevista dall'art. 444 c.p.p. quando si rideterminano le pene in sede esecutiva; la mancata applicazione può essere impugnata sul merito se la domanda è ammissibile.
- Prima di procedere alla rideterminazione complessiva delle pene per continuazione, il giudice dovrebbe verificare e, se del caso, sciogliere eventuali cumuli interni ex art. 81 c.p. pen., per non alterare la proporzione tra le singole sentenze.
- La violazione delle forme procedurali sostanziali richieste dall'art. 188 disp. att. è vizio di inammissibilità che la Cassazione può rilevare d'ufficio e che comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio.
- Prassi consigliata: in caso di istanza di continuazione tra patteggiamenti, documentare esplicitamente in udienza la determinazione della pena nei limiti dell'art. 444 e registrare verbalmente il consenso o il dissenso del Pubblico Ministero; fornire un prospetto chiaro del calcolo delle pene e dell'applicazione di eventuali decurtazioni.
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