Cassazione Penale, Sentenza n. 318/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto l'inibizione per mesi tre della ricezione di quotidiani, giornali e stampa locale non riconducibile a testate nazionali per il detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis. Il difensore ha censurato il provvedimento per violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 18ter lett. a) e 41-bis, sostenendo che la decisione si fonda su elementi congetturali e generici, sulla mera gravità di reati e fatti pregressi già valutati all'epoca dell'applicazione del 41-bis, e che manca la specificazione della provenienza regionale della stampa oggetto di inibizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza: il ricorrente mantiene un ruolo di vertice in una 'ndrina operante ad Anzio e Nettuno collegata al locale di Santa Cristina d'Aspromonte, con collegamenti operativi su più territori nazionali. In presenza di tali collegamenti e della condivisione di momenti di socialità con detenuti provenienti da altre aree, la limitazione alla ricezione della stampa locale è giustificata per il concreto pericolo di elusione delle prescrizioni di sicurezza. La Corte ha richiamato la legittimità della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 e la giurisprudenza di legittimità e costituzionale che ammettono limitazioni similari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Consente l'applicazione di un regime detentivo differenziato con misure restrittive per motivi di sicurezza pubblica; nella sentenza è stato interpretato come fondamento per limitare la ricezione di stampa quando sussista un pericolo concreto collegato a ruoli direttivi e a collegamenti operativi del detenuto.
art. 18-ter lett. a) (richiamato nel ricorso)
Norma richiamata nella censura difensiva in relazione ai limiti imposti dal regime speciale; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a una presunta violazione di tale disposizione, ritenendo le misure adeguatamente motivate.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Criterio di impugnazione in Cassazione per vizio di legge; utilizzato dal ricorrente per lamentare violazione di norme sostanziali o di motivazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Circolare DAP 2 ottobre 2017
Stabilisce limiti alla ricezione di libri, riviste e giornali per i detenuti sottoposti al 41-bis (elenco testate in tabella 72). La Corte ha confermato la legittimità dell'applicazione pratica di tale circolare come strumento proporzionale per la tutela della sicurezza.
Corte costituzionale, sent. n. 122 del 2017
Richiamata come supporto della legittimità costituzionale delle limitazioni imposte nell'ambito del regime 41-bis; la sentenza è utilizzata per sostenere che tali restrizioni non costituiscono eccessiva compressione dei diritti di informazione ove proporzionate.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez.1, n. 7324 del 22/11/2023; Sez.1, n. 35608 del 26/04/2023)
Precedenti che ammettono la legittimità di limitazioni alla ricezione della stampa locale e l'applicazione della Circolare DAP quando esistano esigenze concrete di sicurezza, purché la motivazione indichi il pericolo specifico e attuale.
Massime di principio
- Per misure restrittive della ricezione della stampa nell'ambito del 41-bis è decisiva la prova di un pericolo concreto e attuale derivante da collegamenti operativi del detenuto con organizzazioni criminali.
- Il ruolo di vertice del detenuto e la persistenza di legami con articolazioni criminali attive in più territori possono giustificare limitazioni anche generalizzate alla stampa locale.
- Le circolari amministrative (es. Circolare DAP 2/10/2017) che limitano l'accesso a determinate testate sono compatibili con il regime 41-bis se applicate in modo proporzionato e motivato e sono sostenute dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale.
- Una motivazione meramente astratta o ipotetica non è sufficiente: il provvedimento deve indicare il nesso tra le concrete modalità di rischio e la specifica limitazione imposta.
- Un divieto generalizzato alla ricezione di stampa locale può essere giustificato se nella motivazione è esplicitata la necessità in relazione ai contatti e al potenziale scambio informativo tra detenuti di diverse aree.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 296/2025 del 07/01/2025
- Sentenza penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 297/2025 del 07/01/2025
- Sentenza penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 298/2025 del 07/01/2025
- Sentenza penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 299/2025 del 07/01/2025
- Sentenza penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 301/2025 del 07/01/2025
- Sentenza penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 302/2025 del 07/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →