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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 318/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto l'inibizione per mesi tre della ricezione di quotidiani, giornali e stampa locale non riconducibile a testate nazionali per il detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis. Il difensore ha censurato il provvedimento per violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 18ter lett. a) e 41-bis, sostenendo che la decisione si fonda su elementi congetturali e generici, sulla mera gravità di reati e fatti pregressi già valutati all'epoca dell'applicazione del 41-bis, e che manca la specificazione della provenienza regionale della stampa oggetto di inibizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza: il ricorrente mantiene un ruolo di vertice in una 'ndrina operante ad Anzio e Nettuno collegata al locale di Santa Cristina d'Aspromonte, con collegamenti operativi su più territori nazionali. In presenza di tali collegamenti e della condivisione di momenti di socialità con detenuti provenienti da altre aree, la limitazione alla ricezione della stampa locale è giustificata per il concreto pericolo di elusione delle prescrizioni di sicurezza. La Corte ha richiamato la legittimità della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 e la giurisprudenza di legittimità e costituzionale che ammettono limitazioni similari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Consente l'applicazione di un regime detentivo differenziato con misure restrittive per motivi di sicurezza pubblica; nella sentenza è stato interpretato come fondamento per limitare la ricezione di stampa quando sussista un pericolo concreto collegato a ruoli direttivi e a collegamenti operativi del detenuto.

  • art. 18-ter lett. a) (richiamato nel ricorso)

    Norma richiamata nella censura difensiva in relazione ai limiti imposti dal regime speciale; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a una presunta violazione di tale disposizione, ritenendo le misure adeguatamente motivate.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Criterio di impugnazione in Cassazione per vizio di legge; utilizzato dal ricorrente per lamentare violazione di norme sostanziali o di motivazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017

    Stabilisce limiti alla ricezione di libri, riviste e giornali per i detenuti sottoposti al 41-bis (elenco testate in tabella 72). La Corte ha confermato la legittimità dell'applicazione pratica di tale circolare come strumento proporzionale per la tutela della sicurezza.

  • Corte costituzionale, sent. n. 122 del 2017

    Richiamata come supporto della legittimità costituzionale delle limitazioni imposte nell'ambito del regime 41-bis; la sentenza è utilizzata per sostenere che tali restrizioni non costituiscono eccessiva compressione dei diritti di informazione ove proporzionate.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez.1, n. 7324 del 22/11/2023; Sez.1, n. 35608 del 26/04/2023)

    Precedenti che ammettono la legittimità di limitazioni alla ricezione della stampa locale e l'applicazione della Circolare DAP quando esistano esigenze concrete di sicurezza, purché la motivazione indichi il pericolo specifico e attuale.

Massime di principio

  • Per misure restrittive della ricezione della stampa nell'ambito del 41-bis è decisiva la prova di un pericolo concreto e attuale derivante da collegamenti operativi del detenuto con organizzazioni criminali.
  • Il ruolo di vertice del detenuto e la persistenza di legami con articolazioni criminali attive in più territori possono giustificare limitazioni anche generalizzate alla stampa locale.
  • Le circolari amministrative (es. Circolare DAP 2/10/2017) che limitano l'accesso a determinate testate sono compatibili con il regime 41-bis se applicate in modo proporzionato e motivato e sono sostenute dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale.
  • Una motivazione meramente astratta o ipotetica non è sufficiente: il provvedimento deve indicare il nesso tra le concrete modalità di rischio e la specifica limitazione imposta.
  • Un divieto generalizzato alla ricezione di stampa locale può essere giustificato se nella motivazione è esplicitata la necessità in relazione ai contatti e al potenziale scambio informativo tra detenuti di diverse aree.

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