Sentenza n. 27/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1375/2024, pubblicata in data 19/6/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, notificata il 14/8/2024 e passata in giudicato il 14/9/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'attribuzione della carta elettronica del docente del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'attivazione della carta docente per l'importo complessivo di 2.500 euro, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato ai fini dell'intimazione ad adempiere e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'amministrazione non aveva fornito la prova dell'attribuzione della carta docente, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica per l'importo complessivo di 2.500 euro, riferito ai cinque anni scolastici indicati, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi l'allocazione delle somme in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano giustificare l'inadempimento. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché la nomina del commissario ad acta rende tale misura non funzionale e priva della sua funzione composita di stimolo e sanzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 150 euro per spese vive e 1.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari per ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura è stata esclusa perché non funzionale dopo la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alle amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione forzata o dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attribuito nel caso concreto per cinque anni scolastici, nella misura di 500 euro annui.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 maggio 2019, n. 7
il mantenere l'astreinte, nonostante la nomina di un organo straordinario incaricato di adempiere, farebbe perdere alla stessa il carattere composito di stimolo e sanzione, lasciando inammissibilmente residuare solo quest'ultimo in una statuizione claudicante non più sussumibile nella nozione di astreinte
La penalità di mora non deve essere mantenuta quando, per l'inadempimento, sia stato nominato un commissario ad acta, poiché la misura non conserverebbe più una funzione di stimolo all'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari a dare esecuzione concreta al comando giudiziale entro un termine assegnato.
- La persistente mancata prova dell'esecuzione di una sentenza che riconosce una prestazione amministrativa determina l'inadempimento dell'amministrazione e legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione del giudicato, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è funzionale e non deve essere applicata quando sia stato nominato un commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato, perché verrebbe meno la sua funzione di stimolo all'adempimento e residuerebbe soltanto quella sanzionatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →