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Ordinanza

Ordinanza n. 4479/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202607568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso di ammissione per l’anno accademico 2026/2027, nella parte in cui non considera la seconda prova sostenuta dal candidato, nonché l’avviso di invalidazione della sessione e di convocazione obbligatoria alle prove di recupero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato alla seconda sessione della prova di ammissione, svoltasi il 18 aprile 2026 presso la sede di Catania, durante la quale si erano verificati rallentamenti e interruzioni della rete informatica. Al termine della prova, una comunicazione trasmessa alle ore 19:23 dallo stesso canale istituzionale indicato nel bando informava i candidati che sarebbe stata predisposta una sessione di recupero facoltativa per chi ritenesse di non avere svolto la prova in condizioni ottimali; la comunicazione precisava che, in caso di mancata partecipazione alla sessione suppletiva, la prova del 18 aprile sarebbe stata considerata valida ai fini della graduatoria. Confidando in tale informazione, il ricorrente non partecipava alle successive sessioni di recupero. L’Università, con avviso del 20 aprile 2026, invalidava invece integralmente la sessione del 18 aprile e rendeva necessaria la partecipazione a una delle prove di recupero del 21 o 22 aprile, avvertendo che gli assenti sarebbero stati considerati assenti al secondo turno. Il ricorrente affermava di avere appreso dell’avviso soltanto dopo lo svolgimento delle prove di recupero e impugnava la graduatoria finale, l’avviso di invalidazione, gli atti connessi e il silenzio sull’istanza di riesame, lamentando il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di conseguire un punteggio migliore nella seconda prova. Chiedeva, in via cautelare, la ripetizione della seconda prova.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, nel peculiare bilanciamento degli interessi, dovesse essere tutelato l’affidamento riposto dal ricorrente nella prima comunicazione istituzionale del 18 aprile 2026. Tale comunicazione rappresentava in modo chiaro la sessione di recupero come facoltativa e assicurava che le prove già svolte sarebbero state valide per i candidati che non avessero partecipato al recupero. Essa non consentiva quindi di prevedere che, dopo poche ore, la prova sarebbe stata radicalmente invalidata e che la partecipazione al recupero sarebbe divenuta necessaria per ottenere una seconda valutazione. Il Tribunale ha disposto, quale misura cautelare propulsiva, la ripetizione della seconda prova in favore del ricorrente entro il 18 settembre 2026, mediante quesiti di analoga difficoltà ma di diverso tenore rispetto a quelli già somministrati, oppure mediante una prova di riserva predisposta dall’Università. Il ricorrente dovrà essere inserito nella graduatoria sulla base del migliore punteggio ottenuto tra la prima sessione e la prova di recupero disposta dal TAR, secondo il meccanismo previsto dal bando. Il giudice ha precisato che la misura non comporta la regressione dell’intera procedura selettiva né costituisce ancora riedizione del potere amministrativo conseguente alla decisione di merito. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’Università ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e ha rinviato la trattazione all’udienza del 7 ottobre 2026. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per l’adozione della tutela cautelare richiesta nel corso del giudizio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web istituzionale dell’Università, ritenendo tale modalità idonea a tutelare i controinteressati e a evitare al ricorrente esborsi economici rilevanti.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione o un soggetto organizzatore di una procedura selettiva comunica attraverso un canale istituzionale che una prova già sostenuta resterà valida per chi non partecipi a una sessione di recupero qualificata come facoltativa, il successivo annullamento della prova e la trasformazione del recupero in adempimento necessario devono essere valutati alla luce dell’affidamento legittimamente ingenerato nei partecipanti.
  • La sopravvenuta invalidazione di una prova selettiva non può pregiudicare il candidato che, conformandosi a una comunicazione ufficiale chiara e univoca, abbia omesso di partecipare a una sessione di recupero che gli era stata inizialmente prospettata come facoltativa.
  • In sede cautelare, la tutela dell’affidamento del candidato può essere realizzata mediante la ripetizione individuale della prova, con quesiti di analoga difficoltà ma diversi da quelli già somministrati, senza necessità di regredire l’intera procedura selettiva alla fase precedente.
  • Quando il bando prevede che la graduatoria sia formata considerando il migliore punteggio tra più prove, il candidato ammesso in via cautelare a ripetere una sessione deve essere collocato sulla base del migliore risultato tra la prova originaria valida e quella ripetuta in esecuzione della misura cautelare.
  • L’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti a una graduatoria può essere disposta mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione quando tale modalità assicura un’adeguata conoscibilità del giudizio e contempera il diritto di difesa dei controinteressati con l’esigenza di evitare costi sproporzionati per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimo affidamentoTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaTutela del terzo

Testo integrale

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