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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7560/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali volontarie. Il ricorrente denunciava principalmente vizi processuali: (i) notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore domiciliatario anziché al domicilio eletto; (ii) irregolarità nella notifica di un rinvio disposto d'ufficio dal primo giudice; (iii) mancata o irregolare notifica dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado (art. 548, comma 2 cod. proc. pen.). Inoltre deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della legittima difesa e della circostanza attenuante della provocazione, richiamando testimonianze sull'atteggiamento aggressivo della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, in parte, il primo motivo relativo alle questioni processuali. Ha escluso rilievo alla contestata notifica iniziale (perché la precedente elezione di domicilio era ancora valida al momento della notifica del 30/6/2014) e ha ritenuto irrilevante l'avviso di rinvio del 16/5/2017 (rinvio per astensione del difensore, per il quale l'avviso non era dovuto). Tuttavia ha accertato la nullità della notifica dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado (motivazione depositata il 10/9/2019 rispetto a decisione del 22/1/2019) e che l'avviso era stato notificato al domiciliatario non più valido. Tale omissione costituisce nullità a regime intermedio che non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Trento perché proceda alla rituale notifica dell'avviso di deposito all'imputato, consentendo così l'esercizio del diritto di impugnazione personale. Gli altri motivi (legittima difesa, provocazione) sono stati assorbiti e non decisi.

Norme richiamate

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    L'avviso di deposito della motivazione deve essere notificato all'imputato; la mancata notificazione configura una nullità a regime intermedio che può inficiare il decreto di citazione per l'appello e la sentenza di appello, poiché impedisce all'imputato di esercitare personalmente il diritto di appellare.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    La dichiarazione del difensore di non accettare notifiche ex art. 157, comma 8-bis non può retroagire a invalidare notifiche già perfezionate e riguarda il meccanismo di notifica previsto da quell'articolo, non le notifiche basate su precedente elezione di domicilio.

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    La notifica operata sulla base dell'elezione di domicilio è valida se l'elezione è ancora operante al momento della notifica.

  • art. 601, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 601, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola la citazione dell'imputato appellante in appello; la Corte ricorda che l'imputato può considerarsi appellante anche quando l'appello è proposto dal difensore, salvo che l'imputato prospetti personalmente appello nei termini previsti.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità derivata degli atti successivi quando ricorre una nullità originaria che ha inciso sui termini e sulle garanzie dell'imputato; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'invalidità del decreto di citazione in appello e della sentenza di appello conseguente alla mancata notifica dell'avviso di deposito.

  • art. 183, art. 184, art. 181, cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente)

    art. 181, art. 183, art. 184 cod. proc. pen.

    Riferimenti normativi invocati dal ricorrente in tema di nullità assolute, deducibilità e termini di eccezione; la Corte ha però inquadrato la specifica nullità dell'avviso di deposito come nullità a regime intermedio con le conseguenze giurisprudenziali richiamate.

  • Principio Corte Costituzionale n. 317/2009

    Sentenza Corte Costituzionale n. 317 del 2009

    Richiamato per il principio secondo cui l'imputato deve essere informato della pronunzia per poter esercitare il diritto di impugnazione personale; da ciò deriva l'illegittimità di atti successivi emessi senza previa notificazione dell'avviso di deposito.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Prudentino, Santonocito e altre)

    Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014 (Prudentino); Sez. 2, n. 42590 del 10/10/2019 (Santonocito) e pronunce affini

    La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza che qualifica come nullità a regime intermedio la mancata notificazione dell'avviso informativo sul deposito della decisione, con la conseguente inefficacia degli atti processuali successivi e l'irrilevanza sanante dell'appello proposto dal difensore.

Massime di principio

  • La mancata notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado (art. 548, comma 2) costituisce una nullità a regime intermedio che può inficiare il decreto di citazione in appello e la sentenza di appello; tale nullità non è sanata dal fatto che il difensore abbia proposto appello.
  • La notifica è valida se effettuata al domiciliatario effettivamente eletto alla data della notifica; una successiva elezione di domicilio retroattiva non cancella la validità di notifiche già perfezionate.
  • La dichiarazione del difensore di non accettare notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis non può incidere sulle notifiche già perfezionate e riguarda specifici meccanismi di notifica; occorre sempre verificare la temporalità e la natura della titolarità del domicilio.
  • In caso di rinvio d'ufficio per adesione del difensore a uno sciopero/astensione processuale, l'avviso di rinvio non è dovuto; la mancata comunicazione di questo avviso perciò non produce di per sé effetti invalidanti.
  • Quando si sollevano eccezioni circa l'omessa notificazione dell'avviso di deposito, tali eccezioni devono essere esaminate nel primo grado utile; se ignorate, la parte può ottenere l'annullamento degli atti successivi e la rinnovazione della corretta notificazione.
  • Questioni di merito (es. legittima difesa, provocazione) possono essere assorbite se il Collegio di legittimità rileva vizi processuali che rendono non decidibile il merito.

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