Sentenza del 15/06/2018 n. 2777 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atto di appello - Costituzione in giudizio - Deposito - Servizio postale - Plico chiuso - Tardività - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per tardiva costituzione in giudizio. La spedizione postale effettuata entro il termine non è stata ritenuta sufficiente, poiché il deposito era avvenuto tramite busta chiusa e la data utile coincideva con quella di ricezione e registrazione presso la segreteria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato inviato alla Commissione tributaria tramite il servizio postale in una busta chiusa, anziché mediante un plico aperto. In tale modalità, la data rilevante per la costituzione in giudizio non è quella di spedizione, ma quella di ricezione del plico e di successiva registrazione presso la segreteria della Commissione. Poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto alla controparte, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario sulla costituzione in giudizio dell'appellante
termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto alla controparte
La costituzione in giudizio deve avvenire entro il termine previsto dalla legge. Quando l'atto è spedito a mezzo posta in plico aperto, può rilevare la data di spedizione; se invece è inviato in busta chiusa, rileva la data di ricezione e registrazione presso la segreteria della Commissione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il rispetto del termine per proporre un'impugnazione non coincide necessariamente con la tempestività della spedizione postale: occorre verificare la modalità concreta di deposito.
- L'invio dell'atto in busta chiusa può far decorrere la tempestività dalla ricezione e dall'iscrizione a ruolo presso la segreteria, anziché dalla data di spedizione.
- Per evitare l'inammissibilità, è necessario utilizzare la modalità di deposito prevista dalla disciplina applicabile e conservare la prova sia della notifica alla controparte sia della tempestiva costituzione in giudizio.
- Quando il termine è breve e perentorio, eventuali irregolarità nella trasmissione o nel deposito possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se la spedizione è avvenuta entro il termine.
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