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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: - della nota prot. n. 15040 del 22 maggio 2025 del Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente, con cui è stata dichiarata improcedibile ed archiviata l'istanza di avvio del Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (“P.A.U.R.”) presentata dalla Edison Rinnovabili S.p.A. in relazione al progetto di un impianto eolico denominato “Putifigari”, di potenza complessiva di 24MW, da ubicarsi nei Comuni di Putifigari e Ittiri (SS); - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 6400 del 26 febbraio 2025 del Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente recante la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm. ii. dei motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza di P.A.U.R., in virtù delle previsioni contenute nell'intervenuta L.R. n. 20/2024 (doc. 2); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale che ha dichiarato improcedibile e archiviato l’istanza di P.A.U.R. per un impianto eolico, nonché comunicazione dei motivi ostativi fondata sulla l.r. n. 20/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato un’istanza di P.A.U.R., ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto eolico di 24 MW nei Comuni di Putifigari e Ittiri. Dopo una sospensione del procedimento correlata alla precedente l.r. n. 5/2024, dichiarata costituzionalmente illegittima, la Regione aveva riavviato l’iter sulla base della l.r. n. 20/2024. Poiché l’area risultava compresa tra quelle qualificate come non idonee dalla nuova legge regionale, l’amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi e successivamente dichiarato improcedibile e archiviato l’istanza. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale posta a fondamento degli atti e ha invocato la disapplicazione della legge regionale per contrasto con il diritto dell’Unione europea. La censura è stata ritenuta assorbente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, ritenendo decisiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024, unica base normativa dei provvedimenti regionali. La Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025, aveva dichiarato illegittima tale disposizione per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili, all’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, al d.m. 21 giugno 2024 e allo Statuto speciale sardo. Secondo il giudice costituzionale, la qualificazione di un’area come non idonea non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti. Di conseguenza, l’amministrazione regionale non poteva considerare automaticamente irrealizzabile il progetto per la sola localizzazione in un’area non idonea, ma doveva esaminarne la compatibilità concreta con i profili urbanistici, paesaggistici, idrogeologici e con gli altri interessi rilevanti. È stato imposto alla Regione di riavviare il procedimento e concluderlo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della controversia, anche in ragione dei mutamenti normativi e della sopravvenuta pronuncia costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina il procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale richiesto per il progetto.

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee [...] Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti [...] la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale [...] è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

    La disposizione, utilizzata dalla Regione come base per dichiarare improcedibile l'istanza, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; la qualificazione legislativa dell'area come non idonea non può comportare un divieto assoluto e automatico.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    Parametri costituzionali in relazione ai quali è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1, comma 5, l.r. n. 20/2024, per contrasto con i vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e con i principi fondamentali della materia.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    Consente alle Regioni di individuare aree idonee e non idonee agli impianti da fonti rinnovabili, ma non legittima l'imposizione di un divieto assoluto e aprioristico nelle aree non idonee.

  • artt. 1, comma 2, 2 e 7, d.m. 21 giugno 2024

    Parametri interposti richiamati dalla Corte costituzionale nel giudizio di illegittimità della disciplina regionale sulle aree non idonee.

  • artt. 3 e 4, lettera e), Statuto speciale della Regione Sardegna

    Parametri statutari richiamati dalla Corte costituzionale per valutare la legittimità della disciplina regionale.

  • direttiva 2023/2413/UE

    Esprime principi di massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, incompatibili con un divieto regionale assoluto e aprioristico non giustificato da concrete esigenze di tutela.

Massime di principio

  • La qualificazione legislativa di un’area come non idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione del progetto.
  • Quando la normativa regionale individua aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili, l’amministrazione deve comunque svolgere una valutazione concreta e caso per caso della compatibilità del singolo progetto con i profili urbanistici, paesaggistici, idrogeologici e con gli altri interessi pubblici coinvolti.
  • È illegittimo dichiarare improcedibile e archiviare automaticamente un’istanza autorizzativa ambientale per la sola ricadenza dell’impianto in un’area qualificata come non idonea, senza esaminare nel merito la compatibilità del progetto.
  • L’esigenza di promuovere la diffusione delle energie rinnovabili preclude agli organi regionali l’adozione di divieti generalizzati fondati esclusivamente sulla volontà di impedire la realizzazione di impianti nel proprio territorio, salvo concrete ed evidenti ragioni di tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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