Cassazione Civile, Ordinanza n. 29820/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di gestione del servizio idrico per il pagamento di canoni ritenuti insoluti. Il destinatario del decreto proponeva opposizione deducendo, da un lato, la nullità o inesistenza del monitorio per essere stata la prima notificazione effettuata senza allegazione del ricorso monitorio e, dall’altro, l’inesistenza del rapporto di fornitura per mancanza di un regolare contratto e, in particolare, contestando la propria legittimazione passiva anche perché minorenne al momento dell’asserita instaurazione del rapporto. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c. e degli artt. 115, 116 e 634 c.p.c., sostenendo che la società non avesse provato né l’effettiva somministrazione né la riferibilità della fornitura a lui; 2) omessa/apparente motivazione sull’eccezione di inesistenza del rapporto di somministrazione e sul difetto di legittimazione passiva per incapacità di agire all’epoca dell’origine del rapporto; 3) nullità del decreto ingiuntivo ex art. 643, comma 2, c.p.c. per la notifica iniziale senza ricorso monitorio e conseguente compromissione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché sotto la formale censura di violazione di legge il ricorrente mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione esistente e comprensibile sulla validità del rapporto di somministrazione, anche orale, e sulla mancata proposizione di un’azione di annullamento per incapacità di agire. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non determina di per sé l’inefficacia del titolo quando la notifica sia comunque avvenuta; inoltre il vizio era stato sanato dal raggiungimento dello scopo, essendosi il debitore tempestivamente costituito in opposizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Il vizio di violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole della fattispecie; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 2709 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione decisoria, trattandosi di doglianza ricondotta alla valutazione probatoria.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi.
art. 116 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la prova è soggetta a diversa regola; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 634 c.p.c.
Richiamato nel contesto del procedimento monitorio; la doglianza sulla prova del credito è stata ritenuta in realtà una censura di merito sulla valutazione documentale.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: il n. 5 consente solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; il n. 4 opera solo per anomalie motivazionali radicali; non è ammessa la rivisitazione del merito.
art. 132 c.p.c.
La nullità per motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione apparente, mancante o incomprensibile, non per semplice insufficienza motivazionale.
art. 643, comma 2, c.p.c.
La censura sulla notifica del decreto ingiuntivo è stata respinta: la notifica irregolare ma esistente non comporta nullità radicale del decreto.
art. 644 c.p.c.
L’inefficacia del decreto ingiuntivo si riconduce alla sola mancanza o inesistenza della notifica nel termine; una notifica comunque eseguita, anche se nulla, esprime la volontà di avvalersi del decreto.
art. 650 c.p.c.
La nullità o irregolarità della notifica può essere fatta valere con l’opposizione tardiva nei casi previsti.
art. 188 disp. att. c.p.c.
Richiamato come rimedio esperibile nei casi di mancanza o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa a titolo sanzionatorio per responsabilità aggravata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell’onere probatorio; se la censura riguarda invece la valutazione o la sufficienza delle prove, il motivo è inammissibile o infondato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un riesame del merito: essa ricorre solo in ipotesi tipizzate, come l’utilizzo di prove non dedotte dalle parti o l’attribuzione a un mezzo di prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie estreme: motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione non è più censurabile.
- Nel procedimento monitorio, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non comporta di per sé inefficacia del decreto quando la notifica sia comunque avvenuta: l’inefficacia è collegata alla sola mancanza o inesistenza della notifica nel termine.
- Le nullità o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo, specie quando l’ingiunto si costituisce tempestivamente per proporre opposizione.
- Non è consentito in cassazione rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se non nei rigorosi limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29661/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29662/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29663/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29664/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29665/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29666/2024 del 19/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →