Cassazione Penale, Sentenza n. 40443/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) e l'omessa o insufficiente motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). La difesa sottolineava la presenza di perizie contrastanti sulla capacità di intendere e volere: la perizia disposta in primo grado (dr.ssa Granieri) aveva ritenuto l'imputato pienamente capace, mentre consulenze prodotte dalla difesa e provenienti da altri procedimenti (dr. XXXXXX e il prof. XXXXXX) sostenevano l'insania totale o la parziale incapacità. Per tali ragioni era stata richiesta dalla difesa la rinnovazione della perizia in sede di appello, richiesta che la Corte territoriale aveva rigettato con motivazione ritenuta "incomprensibile e insufficiente" dal ricorrente, anche per un presunto travisamento riguardo il rilievo della precedente pronuncia sul tentato omicidio (dove era stata in realtà applicata la diminuente ex art. 89 c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile (non manifestamente infondato) il motivo che censurava la decisione di rigetto della rinnovazione dell'istruttoria: ha rilevato un travisamento della Corte di appello circa i fatti registrati nel casellario (la precedente condanna per tentato omicidio era stata pronunciata con la diminuente ex art. 89 c.p., quindi indicativa di parziale incapacità), fatto che mette in dubbio la logicità della decisione sul rifiuto della rinnovazione. Tuttavia, una volta ammesso il ricorso, la Corte ha constatato che il reato (art. 635 comma 2 n.3 c.p.) si è estinto per prescrizione nelle more della trattazione davanti alla Suprema Corte: il termine massimo di prescrizione scadeva il 10/05/2024; tenuto conto di sospensioni e della decorrenza, la prescrizione è maturata e il reato è estinto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. È stato disposto inoltre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti per ragioni di salute dell'autore e natura dei fatti.
Norme richiamate
art. 635, comma 2, n. 3 c.p.
Articolo che disciplina il reato contestato (danneggiamento di beni dell'amministrazione penitenziaria); identificato come il fatto oggetto di processo.
art. 336 c.p.
Norma relativa al reato per cui l'imputato è stato assolto in primo grado; citata nel quadro fattuale.
artt. 88-89 c.p.
Riferimento alla disciplina delle cause di diminuzione della pena e alle prevedibili conseguenze della parziale incapacità di intendere e volere; la Corte sottolinea che l'applicazione della diminuzione ex art. 89 nelle pronunce precedenti è rilevante ai fini dell'accertamento dell'imputabilità.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Fondamento del motivo di cassazione impugnante (violazione di legge e contestazione della mancata rinnovazione dell'istruttoria). La Corte ha ritenuto ammissibile la censura con riferimento a questi motivi.
art. 603, comma 1 c.p.p.
La Corte ricorda che la rinnovazione dell'istruttoria in appello va disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e che la rinnovazione comprende tutte le prove del libro III, compresa la perizia sulla capacità d'intendere e volere.
art. 187 c.p.p.
Richiamato per precisare che la rinnovazione comprende tutti i fatti che possono essere oggetto di prova ai sensi di tale articolo.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiesto rispetto ai limiti della motivazione: il ricorso espone i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'articolo.
artt. 610 e 611 c.p.p.
Riferimenti al procedimento a contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale; la Corte annota che il procedimento in Cassazione si è svolto per scritto in assenza delle parti.
art. 129 c.p.p.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e di pronunciarsi conseguentemente; applicata per dichiarare estinto il reato.
art. 157 c.p.
Richiamato per determinare il termine di prescrizione breve (anni 6) applicabile al reato in assenza di recidiva qualificata.
art. 161 c.p.
Richiamato per il calcolo del termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) e per stabilire la scadenza della prescrizione massima.
art. 159 c.p.
Applicato per tener conto dei periodi di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso del procedimento (nello specifico 323 giorni in primo grado).
legge 103/2017
Citata per segnalare l'inapplicabilità delle modifiche normative introdotte da tale legge ai fatti del 2016.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (compresa la nuova perizia psichiatrica) deve essere disposta dal giudice di appello solo se, allo stato degli atti, non è in grado di decidere; il rifiuto è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del rigetto è illogica o travisante.
- Perizie tratte da altri procedimenti sono rilevanti se concernono fatti coevi o comunque pertinenti al periodo temporale rilevante; consulenze su fatti non coevi possono essere ritenute irrilevanti, ma il giudice deve motivare correttamente tale valutazione evitando travisamenti dei documenti (es. casellario giudiziale).
- Un errore nel riferire l'esito di precedenti pronunce (ad es. ignorare che sia stata applicata la diminuente ex art. 89 c.p.) può compromettere la logicità della decisione di merito e rendere ammissibile la censura in Cassazione.
- La questione della prescrizione va sempre valutata d'ufficio dalla Cassazione quando emergono elementi certi sul decorso del termine: se il reato è prescritto la Corte può annullare senza rinvio.
- In procedimenti svolti per iscritto in Cassazione non viene tenuta udienza orale se non richiesta nei termini previsti (artt. 610 e 611 c.p.p.); chi agisce deve porre attenzione a preservare in motivazione le censure che intende far valere.
- Nelle ipotesi in cui siano in gioco condizioni di imputabilità (capacità di intendere e volere), la parte che chiede la rinnovazione della perizia deve produrre elementi nuovi e specifici che rendano ragionevole il dubbio sul risultato della perizia precedente; il giudice deve valutare tali elementi con motivazione coerente e completa.
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