Cassazione Penale, Ordinanza n. 02848/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, aveva proposto appello solo lui. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha ridotto la pena principale ma ha sostituito la sospensione della patente con la revoca della patente di guida. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il divieto di reformatio in peius si estenderebbe anche alle sanzioni amministrative accessorie e quindi, in assenza di appello del pubblico ministero, non sarebbe stata possibile l'aggravamento della sanzione accessoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto conforme a diritto la decisione della Corte d'appello, osservando che il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda l'aggravamento della pena, l'applicazione di una più grave misura di sicurezza, la pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole e la revoca dei benefici, ma non impedisce l'irrogazione, in appello su impugnazione del solo imputato, di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria prevista dalla norma incriminatrice. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, cod. strada
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza e della sanzione accessoria della patente di guida.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in peius opera per l'aggravamento della pena, delle misure di sicurezza, dei proscioglimenti più sfavorevoli e della revoca dei benefici, ma non per le sanzioni amministrative accessorie imposte dalla norma incriminatrice.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 189, comma 6, cod. strada
Richiamato come precedente analogico per affermare che la sospensione della patente disposta ex lege quale sanzione amministrativa accessoria non viola il divieto di reformatio in peius.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel caso di appello proposto dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice di secondo grado di applicare una sanzione amministrativa accessoria più grave quando essa sia prevista ex lege dalla norma incriminatrice.
- L'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. va interpretato restrittivamente: esso riguarda l'aggravamento della pena, delle misure di sicurezza, dei proscioglimenti e dei benefici, ma non si estende automaticamente alle sanzioni amministrative accessorie.
- Quando il ricorso per cassazione ripropone un motivo manifestamente infondato rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte può dichiararlo inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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