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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14768 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato due sentenze della CTR Lazio relative alla rettifica del reddito della società per gli anni 2002 e 2003 e alla conseguente imputazione per trasparenza della quota di reddito al socio. La rettifica traeva origine da movimentazioni bancarie sui conti riconducibili alla società, ritenute dall'Ufficio non giustificate e quindi indicative di ricavi non dichiarati. Quanto alla società, l'Agenzia sosteneva che il contribuente dovesse giustificare specificamente ogni versamento e prelevamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51. Quanto al socio, contestava la mancata sospensione del giudizio e l'errata applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la rettifica del reddito personale dipendesse dalla definitività dell'accertamento societario.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per connessione e li ha respinti entrambi. Il ricorso relativo alla società è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: l'Agenzia aveva indicato la decisione contestata, ma non aveva spiegato in modo critico, completo e coerente per quali ragioni la CTR avesse violato le norme richiamate, limitandosi a trascrivere ampi stralci degli atti e a formulare una generica protesta. Quanto al socio, la Corte ha rilevato d'ufficio la formazione del giudicato sulla sentenza relativa alla società: il reddito societario era ormai definitivamente determinato nella misura stabilita dalla CTR e, in applicazione del regime di trasparenza fiscale, il reddito del socio doveva essere calcolato sulla base della quota di partecipazione agli utili. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in 30.000 euro, di cui 400 euro per esborsi, oltre oneri.

Norme richiamate

  • Art. 274 c.p.c.

    Riunione dei procedimenti connessi

    Consente di riunire procedimenti connessi per oggetto o per soggetti, principio applicabile anche nel giudizio di cassazione quando la trattazione congiunta evita decisioni contrastanti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7

    Poteri degli uffici nelle indagini bancarie

    Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione di maggiori ricavi o compensi, ma la censura in cassazione relativa alla loro valutazione deve essere formulata in modo specifico e riferito alla decisione impugnata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Poteri degli uffici ai fini IVA

    Le risultanze dei conti bancari possono essere utilizzate per rettificare il volume d'affari, ferma la necessità di una corretta valutazione delle contestazioni e delle giustificazioni fornite dal contribuente.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e chiaramente riferiti alla pronuncia impugnata; la mera trascrizione di atti processuali, senza un ragionamento critico, non è sufficiente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    La denuncia di violazione di legge richiede l'individuazione concreta dell'errore giuridico commesso dal giudice di merito e non può ridursi a una generica contestazione del risultato della decisione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati ai soci, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili

    Il reddito del socio di una società di persone deve essere determinato in correlazione con il reddito della società e in proporzione alla quota di partecipazione.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti

    Una volta divenuta definitiva la determinazione del reddito societario, essa vincola il giudizio relativo al reddito imputato al socio, quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi del giudicato.

  • Art. 295 c.p.c.

    Sospensione necessaria del processo

    La questione della sospensione perde rilievo quando, nel corso del giudizio, la controversia pregiudiziale relativa alla società si conclude definitivamente e il giudicato può essere direttamente applicato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    Accertamento unitario nei confronti dei soggetti collegati

    L'accertamento del reddito della società di persone e quello dei soci presenta carattere unitario, con conseguente necessità di considerare il rapporto processuale tra tutti i soggetti interessati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre gli argomenti già svolti nei gradi di merito o trascrivere ampi stralci degli atti: occorre indicare con precisione quale punto della sentenza sia errato, quale norma sia stata violata e per quale ragione.
  • Le movimentazioni bancarie non giustificate possono costituire base presuntiva per un accertamento fiscale, ma il giudice deve valutarne la concreta riferibilità all'attività d'impresa e le spiegazioni fornite dal contribuente.
  • Nel caso di società di persone, la determinazione del reddito societario si riflette normalmente sul reddito dei soci per effetto dell'imputazione per trasparenza.
  • Quando la sentenza relativa al reddito della società diventa definitiva, il socio non può ottenere una determinazione autonoma e incompatibile del proprio reddito, purché abbia partecipato al relativo giudizio o ricorrano i presupposti del litisconsorzio necessario.
  • La definitività della decisione pregiudiziale può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione e prevale sulla necessità di una nuova valutazione delle questioni già decise.

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