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Sentenza

Sentenza n. 1280/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 76/2024, emessa dal Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202502793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, n. 76/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi n. 76/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. La pretesa riguardava gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 3.000 euro oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Sul piano processuale, la ricorrente ha prodotto la copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo, avvenuta l’11 maggio 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato l’11 maggio 2024. Nel merito, ha rilevato che l’inadempimento del Ministero era incontestato e che risultavano determinati sia l’an sia il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi 3.000 euro, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato dichiarato non remunerato, in quanto connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di proporre il ricorso per l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare al Ministero l’esecuzione del giudicato e per nominare il commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, attribuita in esecuzione della sentenza civile.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale criterio per il riconoscimento degli interessi legali e dell’eventuale rivalutazione monetaria dovuti sull’importo della carta del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la sussistenza dei presupposti formali dell’azione; il ricorso è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l’Amministrazione non contesta l’inadempimento allegato dal ricorrente e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, l’inottemperanza può essere ritenuta incontestata, purché risultino determinati dal titolo sia l’an sia il quantum dell’obbligazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un obbligo pecuniario e di facere puntualmente determinato dal giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e prevedere, per l’ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario dell’amministrazione pubblica competente, con facoltà di delega interna; quando l’incarico è connesso ai doveri istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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