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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5009/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. e la successiva opposizione, chiedendo la restituzione di una scultura e di un dipinto sequestrati nel 2017. Sostengono che, dopo l'archiviazione del procedimento a carico dell'indagato Spadari, i beni non erano stati correttamente restituiti ai terzi aventi diritto (i ricorrenti), denunciando errori nella individuazione dei legittimati alla restituzione e violazioni degli artt. 263, 665 e ss., 666 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Motiva che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla restituzione solo se i beni sono ancora sottoposti a sequestro; qui invece era stato eseguito un provvedimento di restituzione contestuale al decreto di archiviazione, mai impugnato, che ha definitivamente svincolato i beni. Eventuali contestazioni sulla corretta individuazione dei destinatari della restituzione o richieste di risarcimento devono essere devolute al giudice civile. Condanna i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferimento alla forma di opposizione proposta; contestualizza il rimedio esperito dai ricorrenti ma non è il fondamento della decisione di merito.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate; la Corte interpreta tale competenza come limitata ai beni ancora materialmente sottoposti a sequestro, non a beni già definitivamente restituiti.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione delle cose sequestrate in caso di archiviazione; la Corte ritiene che un provvedimento di restituzione adottato con il decreto di archiviazione e non impugnato, eseguito materialmente, sia definitivo rispetto alla competenza del giudice penale di esecuzione.

  • art. 665 e ss. cod. proc. pen.

    Raggruppa le norme sul procedimento di incidente di esecuzione; la Corte conferma che tali rimedi non possono essere utilizzati dal giudice dell'esecuzione quando i beni non sono più sotto sequestro.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norme procedurali sugli incidenti di esecuzione e casi di inammissibilità; la sentenza rileva che l'inammissibilità dichiarata rientra nei limiti della legge quando manca l'oggetto (beni in sequestro).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e all'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, applicata qui per manifesta infondatezza.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37612 del 04/03/2016 (Cavaceppi, Rv. 267604)

    Richiamata come precedente che conferma l'indirizzo secondo cui le contestazioni successive alla definizione del procedimento penale non rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione e devono eventualmente essere devolute al giudice civile.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può decidere sulla restituzione solo se le cose sono ancora materialmente sottoposte a sequestro; un provvedimento di restituzione eseguito e non impugnato esclude la competenza penale sulla materia.
  • Se la restituzione è stata disposta con il decreto di archiviazione e il provvedimento è stato eseguito senza impugnazioni, chi si ritiene leso deve rivolgersi al giudice civile per far valere la titolarità dei beni o per ottenere il risarcimento del danno.
  • L'incidente di esecuzione non è lo strumento adeguato per contestare una restituzione già eseguita a seguito di archiviazione: la sua ammissibilità presuppone l'esistenza dell'oggetto del sequestro.
  • Un errore nella individuazione del soggetto destinatario della restituzione, se il provvedimento è definitivo ed eseguito, va valutato in sede civile (azione di reintegrazione o risarcimento), non dinanzi al giudice penale dell'esecuzione.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni in materia di esecuzione.

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