Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1742/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rimessione in termini per proporre la richiesta di accesso al giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., nella nuova formulazione (comma 2-bis) introdotta dal d.lgs. 150/2022, sostenendo la retroattività della norma quale lex mitior; il Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta ritenendo la disposizione non retroattiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'ordinanza impugnata non è immediatamente appellabile ai sensi dell'art. 586 c.p.p. e non sono stati prospettati profili di "abnormità" tali da giustificare il ricorso diretto ex art. 111, comma 7 Cost.; la Corte non si è pronunciata sul merito della retroattività dell'art. 442 comma 2-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 442 cod. proc. pen.

    art. 442, comma 2 bis (nuova formulazione introdotta dall'art. 32 lett. c) d.lgs. 150/22)

    Il ricorrente sosteneva che il comma 2-bis introduceva una riduzione di pena di natura sostanziale soggetta alla regola della lex mitior; la Corte non ha valutato il merito della questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come indice dell'operatività di meccanismi di riproposizione della richiesta di abbreviato; la Corte non ha fatto una interpretazione sostanziale della norma nel merito del caso, limitandosi a notare la mancata immediata impugnabilità dell'ordinanza

  • art. 175 cod. proc. pen.

    menzionato nel ricorso insieme all'art. 438

    Richiamato dal difensore in connessione con la domanda di ammissione al rito abbreviato; la Corte non ha esaminato nel merito la presunta violazione

  • art. 586 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le ordinanze emesse nel corso del dibattimento siano impugnabili solo con l'impugnazione contro la sentenza; pertanto l'ordinanza impugnata non era immediatamente reclamabile in Cassazione

  • art. 111 Cost.

    La Corte ha confermato che il rimedio per "abnormità" è eccezionale: l'azione diretta per abnormità può essere utilizzata solo in casi estremi di sviamento di potere o di pregiudizio altrimenti insanabile

  • art. 568 cod. proc. pen.

    menzionato in motivazione

    Ribadito il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e la chiusura dei rimedi straordinari rispetto all'iter ordinario di impugnazioni

  • art. 177 cod. proc. pen.

    menzionato in motivazione

    Richiamato nel contesto della limitazione delle nullità deducibili, a conferma della stretta sulle eccezioni e sui mezzi di impugnazione

  • d.lgs. 150/2022

    art. 32 lett. c) d.lgs. 150/22 (che ha modificato art. 442 c.p.p.)

    È la norma di riforma invocata dal ricorrente per ottenere l'applicazione della nuova disciplina; la Corte non si è pronunciata sulla sua retroattività

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    menzionata in motivazione

    Richiamata in relazione alla conservazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione dopo la riforma del 2017

Massime di principio

  • Un'ordinanza emessa nel corso del dibattimento non è impugnabile immediatamente davanti alla Cassazione: l'impugnazione deve in genere essere proposta con l'appello o con l'impugnazione della sentenza (art. 586 c.p.p.).
  • Il rimedio per "abnormità" ex art. 111, comma 7 Cost. è eccezionale: va invocato solo quando il provvedimento è manifestamente al di fuori del sistema legale o causa un pregiudizio altrimenti insanabile.
  • Le questioni sulla retroattività di una nuova norma penale favorevole (principio della lex mitior) vanno trattate nei gradi competenti e, se necessario, davanti alla Corte di legittimità tramite i rimedi ordinari; non è sufficiente la semplice impugnazione diretta di un'ordinanza interlocutoria.
  • L'assenza di una disposizione transitoria non garantisce automaticamente l'applicazione immediata della nuova norma: occorre valutare il corretto veicolo processuale per far valere la questione.
  • In situazioni analoghe è consigliabile formulare tempestivamente la richiesta al giudice competente e, se rigettata, conservare e utilizzare i rimedi di impugnazione ordinari (impugnazione della sentenza o mezzi previsti dal processo) per sollevare la questione di retroattività/lex mitior.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.