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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28669/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. All'indagato era stata applicata la misura degli arresti domiciliari dal GIP e il tribunale del riesame aveva confermato la misura. Secondo la ricostruzione richiamata in sentenza, l'indagato, indicato come amministratore di fatto di una società operante nel settore, avrebbe redatto o fatto redigere numerosi formulari di identificazione rifiuti (FIR) falsi, attestando fittiziamente il transito e il conferimento di rifiuti presso l'impianto della propria società per coprire cartolarmente lo smaltimento illecito effettuato da altra società riconducibile a un coindagato. Il ricorso per cassazione è stato articolato in tre motivi: con il primo si contestava la motivazione del riesame sulla gravità indiziaria e sulla consapevolezza dell'esistenza di una struttura organizzata, sostenendo che la condotta fosse meramente documentale, sporadica e priva di prova della conoscenza del contesto illecito; con il secondo si censurava la sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, deducendo che le dimissioni dalla società avrebbero interrotto il legame con il circuito criminale e che mancavano elementi recenti di pericolo di reiterazione; con il terzo si lamentava la disparità di trattamento rispetto ad altri indagati per i quali erano state applicate misure meno afflittive, sostenendo che gli arresti domiciliari non fossero adeguatamente giustificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché, nel giudizio cautelare, non è consentito sollecitare una diversa lettura del materiale indiziario, e perché il tribunale aveva logicamente valorizzato il numero elevatissimo di formulari falsi e l'ingente quantitativo di rifiuti indicato, elementi ritenuti idonei a sostenere almeno il dolo eventuale del concorrente nel reato a dolo specifico. Ha respinto il secondo motivo osservando che il tribunale aveva correttamente applicato i principi sull'attualità del pericolo di reiterazione e sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3-bis, c.p.p. per il delitto contestato, motivando in modo adeguato sul persistente inserimento dell'indagato nel circuito criminale e sull'irrilevanza delle dimissioni, considerate di comodo. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che il giudice cautelare aveva spiegato perché gli arresti domiciliari fossero necessari per prevenire la reiterazione, isolando l'indagato dai contatti con soggetti operanti nel settore dei rifiuti, e che la diversa posizione di altri coindagati non incideva sulla valutazione della misura applicata al ricorrente. È stata inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    norma sul riesame cautelare, nel cui ambito il tribunale ha confermato la misura applicata dal GIP.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reato oggetto della contestazione cautelare.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, che va valutato in chiave prognostica e non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.

  • art. 275, comma 3-bis, c.p.p.

    norma speciale che introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia, ritenuta prevalente rispetto alla disciplina generale dell'art. 274 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare non è consentito proporre una nuova valutazione del fatto o degli indizi, ma soltanto denunciare specifiche violazioni di legge o una manifesta illogicità della motivazione nei limiti del provvedimento impugnato.
  • Quando il reato contestato rientra tra quelli soggetti alla disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3-bis, c.p.p., il giudice deve verificare concretamente le esigenze cautelari, ma la presunzione di attualità e concretezza della pericolosità non è superata dal solo decorso del tempo né da dimissioni o allontanamenti non sorretti da elementi univoci di definitiva rottura con il contesto criminale.
  • In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la gravità indiziaria e la partecipazione concorsuale possono essere desunte da una pluralità di elementi convergenti, tra cui il numero elevatissimo di formulari falsi, l'ingente quantità di rifiuti coinvolti e la funzionalità della condotta documentale alla copertura dello smaltimento illecito.
  • Ai fini delle esigenze cautelari, il giudice può valorizzare l'inserimento dell'indagato in un circuito criminale stabile e la sua vicinanza a soggetti operanti nello stesso settore come indici del concreto e attuale pericolo di reiterazione, purché la motivazione dia conto delle modalità della condotta, del contesto e della personalità dell'agente.
  • La scelta della misura cautelare può essere giustificata in ragione della necessità di impedire ulteriori contatti con l'ambiente operativo del reato; la diversa misura applicata ad altri coindagati non determina di per sé illegittimità se la posizione del singolo è adeguatamente e autonomamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioniGestione rifiutiElemento soggettivo
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati ambientaliParte generale
IstitutiConcorso di personeDolo eventuale

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