Cassazione Civile, Ordinanza n. 23455/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, compensando le spese per la singolarità e novità della vicenda e dando atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto. Quanto all'istanza di correzione di errore materiale, ha rinviato la causa a nuovo ruolo affinché provveda il collegio nella stessa composizione che aveva trattato il ricorso originario.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La vicenda origina da una controversia sulle spese processuali in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il decreto era stato revocato per incompetenza e le spese erano state compensate. La società soccombente in appello aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la compensazione delle spese. La Corte di cassazione aveva però emesso un'ordinanza contenente, nella parte motiva e nel dispositivo, il testo di un diverso provvedimento, pur riportando correttamente intestazione, parti e sentenza impugnata. Su tale ordinanza sono stati introdotti due rimedi: un ricorso per revocazione della società interessata e, d'ufficio, un procedimento di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Il ricorso per revocazione sosteneva in sostanza che l'errore contenuto nell'ordinanza integrasse un errore revocatorio; la Corte ha invece ritenuto che mancasse del tutto un giudizio sull'oggetto del processo originario, sicché non era configurabile un errore revocatorio o di percezione. Quanto alla correzione, la Corte ha ravvisato la presenza di una svista materiale ictu oculi percepibile, derivante dall'assemblamento digitale del documento, e ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nell'art. 287 c.p.c., disponendo il rinvio a nuovo ruolo perché provveda il collegio nella medesima composizione che aveva trattato il ricorso originario.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La fattispecie è stata ricondotta alla correzione di errore materiale, poiché l'errore consisteva nella sostituzione, per svista nell'assemblamento del documento digitale, del testo di una decisione con quello di un'altra, errore evincibile ictu oculi.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento di correzione dell'errore materiale relativo a un'ordinanza della Corte di cassazione.
artt. 287 e 391-bis c.p.c.
Insieme norme di riferimento per la correzione dell'errore materiale nel provvedimento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Richiamato quale base per la determinazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione non è esperibile quando il provvedimento impugnato non contenga un giudizio riferibile all'oggetto del processo originario, poiché manca il presupposto dell'errore revocatorio o di percezione.
- L'errore consistente nell'inserimento, in un'ordinanza, del testo di un diverso provvedimento integra un errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c. se la svista è immediatamente percepibile ictu oculi e dipende da un errore di assemblamento del documento.
- Nei giudizi di legittimità, la presenza di una svista materiale evidente nel testo del provvedimento impone di ricorrere allo strumento della correzione di errore materiale, non alla revocazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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