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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25802/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva riformato la sentenza di primo grado. Le censure erano: 1) illegittima dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sostituzione della misura detentiva ex art. 545-bis c.p.p. (il difensore sosteneva che la richiesta doveva intendersi come consenso dell'imputato Sebastiano alla sostituzione, ad es. con "servizi sociali"); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati, con motivazione ritenuta insufficiente; 3) errata applicazione della recidiva a Carlo Umberto Torrisi e conseguente illecito aumento della pena (si chiedeva l'esclusione della recidiva o comunque un aumento non superiore alla metà).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo punto la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta perché la pena sostitutiva invocata ("presso i servizi sociali") non rientra tra le pene sostitutive previste dall'art. 545-bis c.p.p., che rinvia all'art. 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689; pertanto la domanda era inammissibile. Sul secondo punto la censura è stata ritenuta generica e infondata: la Corte territoriale aveva fornito una motivazione articolata, indicando elementi negativi per il riconoscimento delle attenuanti generiche (modalità gravi dell'azione, uso di pistola clandestina, movente di odio razziale, precedenti e comportamento del coimputato). Sul terzo punto la censura sulla recidiva è stata ritenuta generica e priva di argomentazione; la Corte ha richiamato che per la recidiva reiterata e specifica è previsto l'aumento di due terzi ai sensi dell'art. 99 c.p. (quarto comma). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio invocato per la sostituzione della misura è limitato alle pene sostitutive richiamate dall'art. 53 della L. 689/1981; la richiesta di sostituzione con misure non previste è inammissibile.

  • art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Individua le pene sostitutive operative ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.; la Corte ha ritenuto che "servizi sociali" non rientrino nella fattispecie richiamata.

  • art. 56, art. 575 e art. 604-ter cod. pen.

    Norme relative al tentato omicidio (artefici e circostanze aggravanti), e aggravante prevista dall'art. 604-ter (reati commessi per motivi di odio razziale): contestazioni di primo grado.

  • art. 612, secondo comma, e art. 604-ter cod. pen.

    Reato con cui la Corte d'appello ha riqualificato l'originario capo relativo al tentato omicidio; conferma la rilevanza del movente discriminatorio.

  • art. 23, comma 4, L. 18 aprile 1975, n. 110

    Norma richiamata dalla Corte d'appello come fattispecie più grave in relazione al porto/uso di arma clandestina; valorizzata nell'aumento della pena.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte d'appello ha ritenuto più grave tale fattispecie per il coimputato, incidendo sulla determinazione della pena.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola l'aumento di pena per la recidiva; la Corte richiama che, in caso di recidiva reiterata e specifica, l'aumento è di due terzi e non della metà.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte ha disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 23 del d.l. n. 137 del 2020

    Prevede la trattazione scritta del procedimento; la Corte ne ha disposto l'applicazione per il giudizio di legittimità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere condizioni che avrebbero impedito la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di sostituzione della misura detentiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. è ammissibile solo se riguarda le pene sostitutive espressamente richiamate dall'art. 53 della L. 689/1981; proposte diverse sono inammissibili.
  • Le censure generiche e prive di specifica argomentazione non sono sufficienti in Cassazione: il ricorso deve indicare chiaramente le ragioni di diritto o di motivazione da censurare e confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se la Corte territoriale fornisce una motivazione articolata che evidenzi elementi negativi (modalità del fatto, uso di armi clandestine, movente, precedenti, comportamento dell'imputato).
  • In caso di recidiva reiterata e specifica si applica l'aumento previsto dall'art. 99, quarto comma (fino a due terzi); le obiezioni sulla misura dell'aumento devono confrontarsi con il testo normativo e fornire argomentazioni specifiche.
  • Chi impugna in Cassazione deve svuotare le argomentazioni della Corte d'appello con motivazioni puntuali: la mera affermazione che la motivazione è "inadeguata" è insufficiente.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.

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