Cassazione Penale, Sentenza n. 25802/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva riformato la sentenza di primo grado. Le censure erano: 1) illegittima dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sostituzione della misura detentiva ex art. 545-bis c.p.p. (il difensore sosteneva che la richiesta doveva intendersi come consenso dell'imputato Sebastiano alla sostituzione, ad es. con "servizi sociali"); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati, con motivazione ritenuta insufficiente; 3) errata applicazione della recidiva a Carlo Umberto Torrisi e conseguente illecito aumento della pena (si chiedeva l'esclusione della recidiva o comunque un aumento non superiore alla metà).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo punto la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta perché la pena sostitutiva invocata ("presso i servizi sociali") non rientra tra le pene sostitutive previste dall'art. 545-bis c.p.p., che rinvia all'art. 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689; pertanto la domanda era inammissibile. Sul secondo punto la censura è stata ritenuta generica e infondata: la Corte territoriale aveva fornito una motivazione articolata, indicando elementi negativi per il riconoscimento delle attenuanti generiche (modalità gravi dell'azione, uso di pistola clandestina, movente di odio razziale, precedenti e comportamento del coimputato). Sul terzo punto la censura sulla recidiva è stata ritenuta generica e priva di argomentazione; la Corte ha richiamato che per la recidiva reiterata e specifica è previsto l'aumento di due terzi ai sensi dell'art. 99 c.p. (quarto comma). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
Il rimedio invocato per la sostituzione della misura è limitato alle pene sostitutive richiamate dall'art. 53 della L. 689/1981; la richiesta di sostituzione con misure non previste è inammissibile.
art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689
Individua le pene sostitutive operative ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.; la Corte ha ritenuto che "servizi sociali" non rientrino nella fattispecie richiamata.
art. 56, art. 575 e art. 604-ter cod. pen.
Norme relative al tentato omicidio (artefici e circostanze aggravanti), e aggravante prevista dall'art. 604-ter (reati commessi per motivi di odio razziale): contestazioni di primo grado.
art. 612, secondo comma, e art. 604-ter cod. pen.
Reato con cui la Corte d'appello ha riqualificato l'originario capo relativo al tentato omicidio; conferma la rilevanza del movente discriminatorio.
art. 23, comma 4, L. 18 aprile 1975, n. 110
Norma richiamata dalla Corte d'appello come fattispecie più grave in relazione al porto/uso di arma clandestina; valorizzata nell'aumento della pena.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la Corte d'appello ha ritenuto più grave tale fattispecie per il coimputato, incidendo sulla determinazione della pena.
art. 99 cod. pen.
Regola l'aumento di pena per la recidiva; la Corte richiama che, in caso di recidiva reiterata e specifica, l'aumento è di due terzi e non della metà.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte ha disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 23 del d.l. n. 137 del 2020
Prevede la trattazione scritta del procedimento; la Corte ne ha disposto l'applicazione per il giudizio di legittimità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere condizioni che avrebbero impedito la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della misura detentiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. è ammissibile solo se riguarda le pene sostitutive espressamente richiamate dall'art. 53 della L. 689/1981; proposte diverse sono inammissibili.
- Le censure generiche e prive di specifica argomentazione non sono sufficienti in Cassazione: il ricorso deve indicare chiaramente le ragioni di diritto o di motivazione da censurare e confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se la Corte territoriale fornisce una motivazione articolata che evidenzi elementi negativi (modalità del fatto, uso di armi clandestine, movente, precedenti, comportamento dell'imputato).
- In caso di recidiva reiterata e specifica si applica l'aumento previsto dall'art. 99, quarto comma (fino a due terzi); le obiezioni sulla misura dell'aumento devono confrontarsi con il testo normativo e fornire argomentazioni specifiche.
- Chi impugna in Cassazione deve svuotare le argomentazioni della Corte d'appello con motivazioni puntuali: la mera affermazione che la motivazione è "inadeguata" è insufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.
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